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Specifiche del 1° comma dell’art. 2622 sulla procedibilità a querela della persona offesa

Il legislatore prevede per l’ipotesi di cui al 1° comma dell’art. 2622 la procedibilità a querela della persona offesa. Possono rientrare in questa categoria anche persone diverse dai soci o dai creditori: La risposta è negativa. Le persone titolari del diritto di querela sono proprio i creditori, i soci e l società stessa. Se quindi anche persone estranee a questi ambiti soggettivi hanno ricevuto dei danni dal falso la legge non li ammette a proporre querela, non si può applicare questa norma, bisogna ricorrere a quella più lieve dell’art.2621.
Queste soglie viste, dal punto di vista giuridico, cosa sono:
Sono delle condizioni oggettive di punibilità:
C’è una norma all’interno del codice penale che si intitola condizioni oggettive di punibilità. Questa norma fa riferimento a una serie di situazioni che fanno scattare la punibilità di un fatto, essendo innanzitutto condizioni di punibilità sappiamo fin da subito individuare a quale elemento del reato afferiscono, alla punibilità. Queste condizioni si definiscono oggettive perché hanno la particolarità di essere svincolate dal dolo. Sono elementi cioè che il soggetto che realizza il reato non è necessario che si sia rappresentato e abbia voluto.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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