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Diritti dei legittimari

DIRITTI DEI LEGITTIMARI


I legittimari (coniuge + figli/ascendenti) riguardano la successione necessaria/nella legittima, dove “la legittima” è la quota indisponibile/di riserva che è riservata a loro
Quota indisponibile = relictum + donatum = (beni del defunto – debiti) + donazioni del defunto in vita
→ questa operazione è detta riunione fittizia

Se c’è stata lesione, i legittimari agiscono in riduzione contro le disposizioni che hanno determinato la lesione, quindi agiscono prima contro le istituzioni d’erede o i legati (in proporzione al valore di ciascuno) poi contro le donazioni → restituzione in natura dei beni o equivalente in denaro
Se il donatario ha alienato il bene, il legittimario deve prima cercare di ottenere l’equivalente in denaro, e solo dopo può chiedere al terzo la restituzione del bene o il suo valore; l’azione di restituzione non può essere fatta se sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, a meno che il coniuge o i parenti in linea retta del donante abbaino trascritto nei registri immobiliari un atto stragiudiziale di opposizione
Se il legittimario vuole agire in riduzione contro persone diverse dai coeredi deve prima accettare l’eredità con beneficio d’inventario, così che i terzi possano verificare l’effettiva sussistenza della lesione

Le quote di legittima dipendono dalla composizione del gruppo familiare
1 solo figlio → ½
più figli → 2/3
solo coniuge → ½
coniuge + ascendenti → coniuge ½, di cui ¼ agli ascendenti
coniuge + figlio → ognuno 1/3
coniuge + figli → coniuge ¼ + figli ½
solo ascendenti → 1/3

Il coniuge, oltre alla quota di legittima, ha anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare + diritto d’uso dei mobili che la corredano (ovviamente solo se erano di proprietà del defunto)

Il testatore può estromettere i legittimari dall’eredità rispettando i loro diritto disponendo in loro favore un legato in sostituzione di legittima → il legittimario può accettare il legato o chiedere la legittima
Se il testatore dispone un legato oltre alla legittima, allora il legato è in conto di legittima e il suo valore viene portato in riduzione della lesione
Cautela sociniana → se il testatore dispone di un usufrutto per un valore eccedente la quota disponibile, i legittimari a cui è stata assegnata la nuda proprietà possono eseguire la disposizione o abbandonare al legatario la nuda proprietà (questa regola vale anche nel caso inverso)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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