Skip to content

Efficacia del contratto: diritto di recesso

EFFICACIA DEL CONTRATTO: DIRITTO DI RECESSO


Il contratto ha forza di legge tra le parti → nasce un vincolo tra le parti
Le parti non possono sciogliersi con decisione unilaterale dagli impegni
La legge o il contratto stesso possono prevedere un diritto di recesso → scioglimento del contratto (es. revoca del mandato da parte del mandante, rinuncia del mandatario..)
In alcuni casi per recedere è necessario che ci siano gravi motivi, giusta causa o giustificato motivo 
Il recesso previsto dal contratto deve essere esercitato prima che il contratto abbia avuto inizio
Questa regola non è valida per i contratti di durata, cioè a esecuzione periodica/continuata; in questi casi il mancano esercizio del recesso costituisce rinnovazione tacita del contratto
In alcuni casi il recesso ha effetto solo con il pagamento di un corrispettivo o del rimborso delle spese sostenute dalla controparte (es. committente che recede dal contratto di appalto)

Caparra penitenziale → se recede la parte che ha dato la caparra la perde, se recede la parte che ha ricevuto la caparra deve restituire il doppio
La facoltà di recesso è irrinunciabile e il suo esercizio non è subordinato ad alcuna giustificazione
Essa può essere esercitata entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (in caso di contratto di servizi) o dal giorno in cui il consumatore ottiene il possesso del bene (in caso di contratti di vendita)
Il professionista è obbligato a informare per iscritto (o altro supporto durevole) il consumatore circa i tempi e le modalità di recesso e deve consegnarli un modulo da utilizzare per il recesso; in caso contrario, la facoltà di recesso può essere esercitata entro 12 mesi

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.