LA BANCA: OPERAZIONI E TRASPARENZA
Banche = imprese che esercitano l’attività bancaria → raccolta del risparmio + esercizio del credito
E’ necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia + forma di SpA o cooperativa srl
Vigilanza delle autorità creditizie (Banda d’Italia + Ministro del Tesoro + CICR); in caso di gravi irregolarità o gravi perdite patrimoniali, il ministro del tesoro su proposta della Banda d’Italia può sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta
Operazioni:
- Passive → raccolta del risparmio
- Attive → esercizio del credito
- Accessorie → servizi forniti con la propria organizzazione (es. custodia di titoli, servizi di investimento..)
Trasparenza bancaria:
- Obbligo di rendere note in modo chiaro le condizioni offerte alla clientela
- Contratti richiedono forma scritta ad substantiam + obbligo di consegnare una copia al cliente
- Nei contratti a tempo indeterminato la variazione sfavorevole al cliente delle condizioni deve risultare da una clausola approvata dal cliente
- Nei contratti a tempo determinato la banca può modificare unilateralmente le clausole (eccetto i tassi di interesse) per giustificato motivo
- Nei contratti a tempo determinato possono essere inserite clausole in base alle quali i tassi di interesse vengono variati al verificarsi di certi eventi
- In ogni caso, le modifiche unilaterali delle clausole devono essere comunicate al cliente per iscritto + preavviso di 2 mesi; in quei 2 mesi il cliente può recedere dal contratto senza spese, altrimenti la modifica si intende approvata
Il cliente può recedere da un contratto a tempo indeterminato senza spese, salvo alcune eccezioni in cui la banca può chiedere un rimborso spese per le spese sostenute per il recesso del cliente