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La borsa: riporto

LA BORSA: RIPORTO


Il riportato trasferisce al riportatore la proprietà di una certa quantità di titoli di una data specie verso il pagamento di un prezzo, mentre il riportatore trasferirà al riportato la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie verso rimborso del prezzo alla scadenza

Riporto vero e proprio → prezzo rimborsato > prezzo originario
Riporto alla pari → prezzo rimborsato = prezzo originario
Deporto → prezzo rimborsato < prezzo originario
Il riporto può consentire al riportato di ottenere un finanziamento da una banca a condizioni migliori di quelle ottenibili normalmente sul mercato, alienando i titoli stessi come garanzia (riporto di banca), e la maggiorazione del prezzo costituisce la retribuzione del finanziamento
Il riporto può consentire al riportatore di esercitare il diritto di voto in assemblea, e la diminuzione del prezzo costituisce la retribuzione per l’utilizzo dei titoli
In borsa, il contratto ha funzione speculativa sulla variazione della quotazione tra l’inizio e la fine del riporto
(se penso che il prezzo salirà contraggo al riporto, altrimenti contraggo al deporto)
Il riporto è un contratto reale → si perfeziona con la consegna dei titoli (a differenza della vendita)

I contratti di borsa richiedono la forma scritta ad substantiam, altrimenti sono nulli ma la nullità può essere fatta valere solo dal cliente

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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