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Procedure concorsuali: fallimento

PROCEDURE CONCORSUALI: FALLIMENTO


Solo l’imprenditore commerciale può fallire, ma non gli enti pubblici; non possono fallire neanche gli imprenditori commerciali che non superano certi limiti economico-finanziari
Sono invece soggetti al fallimento anche:
- L’imprenditore che ha cessato l’attività → solo entro l’anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese e purché lo stato di insolvenza si sia manifestato prima della cancellazione o nell’anno successivo
- L’imprenditore defunto → solo entro l’anno successivo alla morte e purché lo stato di insolvenza si sia manifestato prima della morte o nell’anno successivo
- Il socio illimitatamente responsabile di una società fallita → solo entro l’anno successivo allo scioglimento del rapporto sociale o alla perdita della responsabilità limitata, se sono state osservate le forme di pubblicità previste per rendere note ai terzi tali circostanze
- Soci occulti illimitatamente responsabili di una società fallita → l’esistenza deve essere accertata dopo il fallimento della società
Stato di insolvenza → incapacità di far regolarmente fronte all’adempimento delle obbligazioni
Senza insolvenza non si può dichiarare il fallimento

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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