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Società per azioni: scioglimento della società

SOCIETÀ PER AZIONI: SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

- Decorso del termine
- Conseguimento dell’oggetto sociale/impossibilità di conseguirlo
- Impossibilità di funzionamento per la continuata inattività dell’assemblea (es. 2 soci al 50% sempre in contrasto tra di loro)
- Riduzione del capitale < 50.000 €
- Delibera dell’assemblea
- Dichiarazione di fallimento (per società con attività commerciale)
- Altre cause previste dall’atto costitutivo

Una volta sciolta la società, gli amministratori possono agire solo per conservare l’integrità del patrimonio sociale e sono responsabili in solido e illimitatamente dei danni arrecati in violazione di tale dovere
Gli amministratori devono poi convocare l’assemblea straordinaria entro 30 giorni per deliberare la liquidazione della società + nomina dei liquidatori a cui consegnare i beni sociali; se non si raggiunge la maggioranza o se la causa di scioglimento è l’impossibilità di funzionamento, la nomina dei liquidatori è fatta dal presidente del tribunale
I liquidatori devono pagare tutti i debiti + redigere un bilancio finale indicante la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell’attivo + chiedere la cancellazione dal registro delle imprese

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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