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Limiti al diritto di sciopero



La tecnica definitoria
Da quando lo sciopero è diventato un diritto sono sorte limitazioni dalla giurisprudenza.
Lo sciopero era definito “astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo”.
Furono aggiunti elementi restrittivi: il lavoro doveva essere subordinato, lo sciopero doveva essere completo e non a singhiozzo, tutti i lavoratori e non a scacchiera, la funzione dello sciopero per la contrattazione collettiva..
Altrimenti non era considerato sciopero.
Si voleva ricondurre lo sciopero ad una definizione contratta. Fino ad una sentenza della Cassazione 711/1980 dove si diceva che l’art.40 Cost. e 15 e 28 Stat.Lav. non definiscono direttamente lo sciopero  che invece è quello che è stato adottato nel comune linguaggio sociale. Si rinviava quindi alla prassi. Ma non ogni forma di lotta (es. occupazione di fabbrica o ostruzionismo).
Prima quindi c’erano dei limiti che si dicevano esterni ed interni. Esterni erano quelli che contrastavano con altri valori costituzionali (si pensi ad es. ai servizi pubblici essenziali) interni sono quelli sopra visti. Ormai questa distinzione è superata.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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