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Parte obbligatoria, contratto gestionale e collettivo


La parte obbligatoria

Clausole obbligatorie, fra i soggetti che stipulano il contratto.
Clausole amministrative, es. l’applicazione di una norma va fatta dopo esame congiunto della parti.
Clausole istituzionali, creano particolari enti bilaterali (es. cedam)
La pace sindacale dice che tre mesi prima ed uno dopo la scadenza del ccnl, si negozia senza azioni dirette ed unilaterali es. sciopero, con sanzioni economiche.
Non è una limitazione totale, ma solo nelle materie regolate. se ad. esempio il datore decide una ristrutturazione con tagli, si sciopera. E non è ammissibile il regolare con norme così restrittive da vanificare il diritto allo sciopero.
Sono obbligate solo le parti, cioè il sindacato che non può organizzare lo sciopero, ma non i singoli lavoratori.
C’è poi il dovere di influenza dove il sindacato deve far applicare le norme del ccnl.

La cosiddetta procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore ed il contratto gestionale

Sono norme in introdotte nel ccnl che obbligano il datore a informare preventivamente di decisioni/problemi dell’azienda i sindacati. Il processo di decisione dell’imprenditore si sospende per valutare gli interessi dei lavoratori, contrapposti ai suoi.
Terminato il periodo di sospensione senza un accordo il potere del datore torna ad ampliarsi.
Quindi il contratto ha funzione normativa ed obbligatoria ed inoltre una funzione gestionale. Es. il sindacato può proporre un contratto di solidarietà, distribuendo sacrifici invece di attribuire benefici. In tal caso sono i lavoratori che avrebbero interesse a sottrarsi al contratto.
In teoria le decisioni non avrebbero efficacia sui lavoratori non iscritti.
Comunque le decisioni dell’imprenditore non sono conseguenza dell’accordo ma sono espressione del proprio potere. Quindi se licenzierà non sarà per via dell’accordo ma dalla possibilità che ha di farlo o no.

I contratti collettivi espressamente previsti da norme di legge

I ccnl sono più flessibili, più aperti alle innovazioni, più vicino alle situazioni concrete e quindi più adatti a regolare le relazioni di lavoro. L’integrazione fra norme e contratti si ha con:
alcune norme dispongono regola ma consentono ai ccnl di derogare (es. tfr calcolato con tutte le voci non occasionali ma il ccnl può derogare)
alcune norme sono generiche e il ccnl ha il compito di integrarle
se la materia non è regolata da ccnl, si applica una norma
una norma affida al ccnl una materia ma un organo amm.vo ha il compito di vigilare o sostituirsi in mancanza di accordo.
Il fondamento giuridico dei ccnl non è nell’autonomia privata ma dalla norma che li prevede.
La seconda parte dell’art.39 conferisce ai sindacati la funzione di integrare con i ccnl le norme generali, con effetto su tutti.
Le norme precedenti invece determinano la volontà su materie specifiche chiamando i sindacati contrapposti (quelli maggiormente rappresentativi).

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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