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Metodo analitico di accertamento tributario

Il metodo analitico riguarda i primi 3 commi dell’art.38 e concerne l’individuazione analitica dei redditi delle singole categorie di cui all’art.6. L’incompletezza della dichiarazione, la falsità o l’inesattezza dei dati può essere desunta dalla dichiarazione stessa, dal confronto della dichiarazione con quella relativa agli anni precedenti, ma anche sulla base di dati e notizie comunque raccolti dalla amministrazione finanziaria. Sulla base di dati in possesso dell’amministrazione finanziaria vi è la possibilità di confrontare questi dati con la dichiarazione precedente e anche sulla base di presunzioni, che però devono essere gravi, precisi e concordanti.
Per incompletezza si intende la mancata dichiarazione di una singola categoria di reddito. La falsità attiene all’entità delle singole categorie di reddito che sono state dichiarate, fa riferimento all’occultamento di una parte delle singole categorie di reddito che sono state dichiarate. In caso di inesattezza siamo in presenza di accertamenti relativi alle singole categorie di reddito.
Il 1 comma fa riferimento alle dichiarazioni presentate che hanno un reddito complessivo inferiore a quello effettivo o non spettano deduzioni o detrazioni. Questa caratteristiche appartengono al controllo di carattere formale della dichiarazione, che non esclude che un controllo di carattere sostanziale possa riscontrare delle riprese relative a deduzioni o detrazioni. In questo caso si procede reddito per reddito, con riguardo alle singole categorie di reddito, per questo si parla di metodo analitico.
L’accertamento è posto in essere dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente che svolge la propria attività nell’ambito di una circospezione provinciale. Questo ufficio procede ai controlli sia di carattere formale che sostanziale. Accanto alla raccolta dei dati, l’amministrazioni può utilizzare anche delle PRESUNZIONE che devono essere qualificate, che vuol dire che devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La differenza tra accertamento analitico e sintetico sta per lo più nella qualificazione delle presunzioni tributarie, perché per l’accertamento sintetico vale l’utilizzo di presunzioni anche quando non hanno questi 3 requisiti.
Gli accertamenti sono basati per lo più sull’utilizzo da parte dell’amministrazione finanziaria sulle presunzioni.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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