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L’azienda (Target) ideale per un LBO:


- Presenza di attività in bilancio non strategiche e quindi facilmente monetizzabili per ripagare il debito (titoli, immobili, ecc.).
- Capacità di generare consistenti e stabili cash-flow per poter ripagare il debito in tempi ragionevoli.
- Il settore di riferimento deve caratterizzarsi per una tecnologia stabile (sia di processo che di prodotto) e preferibilmente con un’attività non stagionale.
- Il posizionamento dell’impresa nel settore di riferimento deve essere ormai consolidato, così da non richiedere ulteriori investimenti.

Come rilevato, letteralmente la locuzione LBO si riferisce, da un lato, all'utilizzo di capitali di terzi ed al concetto di leva finanziaria (leverage), dall'altro, al mutamento del soggetto proprietario di un'impresa (buy-out).
In passato, le operazioni di LBO sono state spesso sottoposte al vaglio dei giudici italiani e, altrettanto spesso, sono state giudicate illegittime perché in contrasto con disposizioni cogenti del nostro diritto societario, in particolare dell'art. 2358 c.c.
Si riteneva, infatti, che il LBO fosse un artificio per aggirare il divieto imposto alle società di fornire prestiti e/o garanzie (c.d. “assistenza finanziaria”) per l'acquisto delle proprie azioni, consentendo quindi di far pagare il prezzo di trasferimento delle partecipazioni alla stessa società di cui si acquisiva il controllo.
In realtà, il Leveraged buy-out nasce come una forma particolare di acquisizione societaria attuata principalmente attraverso un forte ricorso all’indebitamento e limitando ad una minima parte del prezzo (in genere non superiore al 10-20%) l’investimento direttamente sostenuto dall’acquirente (c.d. equity financing), il quale ultimo rimborserà poi il debito con i flussi finanziari prodotti dalla società acquisita e/o con la vendita di parte dell’attivo patrimoniale di quest’ultima.
Il Leveraged buy-out, pertanto, non costituisce un’operazione di per sé stessa vietata dall’art. 2358 c.c., a condizione però che nello schema attuativo non sia prevista la concessione di prestiti o l’accensione di garanzie da parte della società Target per l’acquisto di proprie azioni.
Il pericolo di violazione del divieto ex art. 2358 c.c. era invece particolarmente avvertito nell'ambito delle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out, quelle, cioè, strutturate in modo da concludersi con la fusione per incorporazione tra acquirente (Newco) e Target.

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