Skip to content

Maggioranze assembleari: lacuna del diritto


Il soggetto economico, ovvero “…colui che di fatto ha ed esercita il supremo potere di controllo nell’azienda” (normalmente attraverso la nomina e la revoca degli amministratori della società controllata, e riservandosi di approvarne o meno l’operato), trova come è noto individuazione in sede di assemblea ordinaria, essendo questo il “luogo” deputato ad approvare il bilancio e a nominare e revocare le cariche sociali.
È però possibile, soprattutto nell’ipotesi in cui una parte del capitale sociale sia rappresentata da azioni con voto limitato (c.d. privilegiate) o prive di voto (c.d. di risparmio – emettibili soltanto da società quotate), che il soggetto economico sia tale esclusivamente in assemblea ordinaria ma risulti invece minoritario in assemblea straordinaria.
Se infatti la presenza di azioni privilegiate o di risparmio consente di rendere più facilmente raggiungibili i quorum richiesti nell’assemblea ordinaria, in cui come è noto sono ammesse a partecipare le sole azioni ordinarie (al fine poi di evitare un eccessivo scollamento tra proprietà e controllo la legge stabilisce che almeno il 50% del capitale sociale sia rappresentato da azioni con voto “pieno”), parallelamente comporta il rischio di creare in assemblea straordinaria(alla quale partecipano anche le azioni con voto limitato) delle maggioranze differenti da quelle appunto esprimibili in sede ordinaria.
Rischio di “ingessare” l’attività gestionale, Lodo Mondadori.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.