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Novità legislativa del 2008 in materia di financial assistance


Il D.Lgs. 142/08 ha in parte temperato l’assoluto divieto di assistenza finanziaria stabilito dall’art. 2358 c.c. (all’uopo modificato). La società target può infatti ora fornire prestiti e garanzie all’azienda acquirente se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea straordinaria dei soci;
- l’organo amministrativo deve al riguardo preparare una dettagliata relazione, da depositare presso il registro delle imprese congiuntamente alla delibera assembleare;
- l’importo delle somme prestate e delle garanzie concesse non può eccedere il valore delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
- è obbligatorio appostare in bilancio una riserva indisponibile pari alle somme prestate e alle garanzie concesse.

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