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Autorizzazione all’esercizio bancario - ART. 14, T.U. BANCARIO N.385

La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria ad operare quando ricorrono i seguenti requisiti oggettivi:
1. La banca deve essere costituita in forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Queste sono le uniche due forme per le quali è possibile costituirsi come banca.
2. Per creare un livello minimo di garanzia nei confronti di coloro che hanno o avranno rapporti creditori con la società, il capitale versato deve essere di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia. Quindi il capitale non è fisso, è la Banca d’Italia a stabilirlo in base alle varie situazioni.
Una parte del capitale può essere sempre monitorata, in termini di requisiti minimi, dalla Banca d’Italia, e il capitale minimo può essere variato a seconda delle situazioni.
Per evitare situazioni di moral azard, un altro vincolo che è stato imposto alle banche è quello di rischiare, oltre al capitale di terzi, anche i propri, per garantire una gestione più equilibrata.
3. Deve essere presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto. Questo perché chi controlla deve verificare che questo programma sia tale da garantire la vita e la crescita di quest’impresa, e soprattutto che queste siano reali.
4. I partecipanti al capitale devono avere i requisiti di onorabilità stabiliti dell’art.25 e devono sussistere i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.19.
5. I soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono avere i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dall’art.26.
I punti 4 e 5 sono stabiliti perché vengono utilizzati i fondi di terzi.
L’attività bancaria, visto che intermedia flussi finanziari, può dare luogo anche a possibilità operative non sempre legali, come ad esempio il riciclaggio di denaro sporco o sostenere traffici illegali. Per questo l’attività di controllo deve verificare che i soggetti dimostrino le caratteristiche di onorabilità e in più per i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo di professionalità, ovvero che abbiano precedentemente svolto per 3 anni la stessa attività.
6. L'intervento autorizzativo della Banca d'Italia è diretto a verificare l'osservanza degli indicati requisiti ai fini della "sana e prudente gestione" .
La Banca, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, deve presentare il suo budget che mostre il suo piano di sviluppo per i seguenti 3 anni. In questi 3 anni la Banca d’Italia si aspetta che le banche raggiungano il break-even point (pareggio tra i costi e i ricavi).
La verifica di questo budget è fondamentale per accertare la sana e prudente gestione, ovvero accertarsi che le analisi prospettiche presentate nel budget siano reali ed efficienti.
Il monitoraggio della nuova azienda e piuttosto ferreo, perché nei 3 anni di prima operatività , il controllo della Banca d’Italia è continuo sulla verifica del budget. Viene addirittura chiamata periodicamente (dopo 6 mesi dall’autorizzazione) una commissione per verificare che i risultati reali corrispondano agli obbiettivi stabiliti nel budget.
Vista la procedura per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, si può vedere che la procedura di qualsiasi altro intermediario è la stessa, indipendentemente dalla sua natura.

Tratto da ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO di Valentina Minerva
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