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Valutazione dei titoli e dei crediti


Il principio contabile internazionale IAS 39, con riferimento alle attività finanziarie disciplina i relativi profili di contabilizzazione (recognition), classificazione (classification) e valutazione (measurement).
Per quanto riguarda i titoli del portafoglio di proprietà, le disposizioni in materia di valutazione sono legate a quelle in materia di classificazione: la banca deve allocare i titoli che inserisce in portafoglio in una di tre distinte categorie previste dalla normativa e quindi con modalità diverse per ogni categoria, svolge il corrispondente procedimento di valutazione. La classificazione di titoli di proprietà necessaria ai fini valutativi è scarsamente influenzata dalle caratteristiche tecniche dei titoli stessi, ma dipende soprattutto dalle finalità che la banca persegue con la loro acquisizione (concetto del c.d. management intent). Le categorie previste dallo IAS 39 per classificare le attività finanziarie sono 3:
* I titoli held for trading (HFT), ioè titoli che la banca ha acquistato con un intento di negoziazione di breve periodo, mirando all’ottenimento di un profitto speculativo legato alle fluttuazioni di prezzo sul mercato
* I Titoli Held To Maturity (HTM), cioè titoli che presentano determinate caratteristiche tecniche quale la scadenza fissa e i pagamenti fissi preordinati e che la banca ha acquistato con un intento di detenzione in portafoglio fino alla scadenza; solo in casi eccezionaku e esplicitamente previsti dalla disciplina contabile, la banca può infatti cedere un titolo HTM prima della scadenza
* I titoli Available For Sale (AFS), disponibili per la vendita, cioè titoli che la banca ha acquistato con un generico intento di detenzione per lungo tempo, ma che potrebbero essere ceduti sul mercato in ogni momento, se le condizioni venissero giudicate favorevoli.
I criteri di valutazione previsti dallo IAS 39 sono 2:
* Il fair value: impone di valutare un titolo al suo valore di mercato, stimato alla fine dell’esercizio:
- Se il titolo è quotato (negoziato su un mercato di borsa e per esso sono disponibili prezzi "pubblici"), la banca utilizzerà il prezzo di mercato dell’ultimo giorno prima della chiusura dell’esercizio
- Se il titolo non è quotato, la banca dovrà utilizzare come best proxy del fair value: il prezzo medio di mercato di un campione di titoli quotati simili per caratteristiche a quello oggetto di valutazione, o, alternativamente, il suo valore attuale netto (stimato attraverso un procedimento di attualizzazione dei suoi flussi di cassa a un tasso espressivo delle caratteristiche di rischio che il mercato finanziario gli attribuirebbe ragionevolmente). 
* Il criterio del "costo ammortizzato": impone di valutare un titolo sulla base del prezzo a cui la banca lo ha effettivamente acquistato (il suo "costo" appunto) tenendo conto anche di alcune ulteriori componenti accessori di costo (es, le commissioni pagate a un eventuale intermediario). Il valore di costo del titolo in portafoglio può essere rettificato in diminuzione (dando luogo a una svalutazione o "rettifica") in presenza di condizioni di rischio creditizio che possono caratterizzare l’emittente.
La differenza fondamentale tra i 2 criteri di valutazione risiede nel fatto che applicando il fair value il valore di bilancio (detto anche book value) degli asset in portafoglio può oscillare nelle 2 direzioni (in aumento o in diminuzione) in funzione dell’andamento dei prezzi di mercato (quindi se le variabili di mercato sono caratterizzate da particolare volatibilità, ugualmente volatili saranno i valori contabili dei titoli); il valore di bilancio dei titoli valutati al costo ammortizzato è invece soggetto fisiologicamente a variazioni di più ridotta intensità, sia perché le oscillazioni sono unidirezionali (il titolo può esser svalutato ma mai rivalutato) sia perché le eventuali svalutazioni dipendono dalle condizioni dell’emittente e molto poco dalle condizioni di mercato.

Relativamente alla stima contabile dei crediti della banca (fase critica), lo IAS 39 dispone che la banca valuti i propri crediti sulla base del criterio del costo ammortizzato, ma sono definite con una certa precisione le fasi del c.d. procedimento di impairment, in ordine al quale i crediti possono subire delle svalutazioni (in tal caso il C.E accoglierebbe direttamente tali svalutazioni alla voce "rettifiche di valore").
Il procedimento di impairment è quella fase di valutazione, in cui la banca identifica all’interno del proprio portafoglio crediti tutte le singole posizioni per le quali è prevedibile un inadempimento (anche se solo parzialmente) da parte del debitore nel pagamento puntuale degli interessi e nel rimborso puntuale del capitale prestato.
Lo IAS 39 elenca una serie di situazioni in presenza delle quali la banca deve considerare un credito come impaired; tra cui citiamo le seguenti:
L’esistenza di significative ed evidenti difficoltà finanziarie del debitore
Il verificarsi di un mancato pagamento degli interessi o del capitale su un debito in essere (es il debitore non ha pagato al tempo previsto contrattualmente la rata di un mutuo)
La possibilità che il debitore avvii entro breve tempo una procedura concorsuale o un piano di ristrutturazione finanziaria
Se la banca accerta il verificarsi di tali situazioni, i crediti impaired sono sottoposti a una valutazione in senso stretto; il loro valore contabile è in questo caso stimato attualizzando, al tasso di interesse originario del credito, i flussi di cassa futuri (a loro volta stimati tenendo conto delle mutate condizioni economiche finanziarie del debitore). Se (presumibilmente) la stima dei flussi di cassa determinerà valori più bassi rispetto ai valori contrattuali (e/o momenti di pagamento più lontani nel tempo rispetto a quelli originariamente previsti), il valore contabile del credito dovrà essere svalutato e la differenza tra il valore originario e il valore così stimato sarà imputata alla voce "rettifiche di valore".

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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