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Obblighi e adempimenti civilistici per la cessione d'azienda

1) La redazione dell’atto di cessione (art. 2556 ss c.c.)
Prevede che la cessione del ramo d’azienda venga fatta con un contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio. Deve quindi passare dal notaio.
Mentre la cessione di un’azione avviene con la girata sul titolo, in questo caso non è previsto l’obbligo di un contratto tra le parti.
Inoltre prevede il deposito da parte del notaio entro 30 gg dalla stipula del contratto, dell’atto di cessione presso il registro delle imprese.
Comunicazione al questore della generalità dei contraenti, del prezzo pattuito e dei dati identificativi dell’azienda (entro il mese successivo alla vendita)
Obblighi introdotti con l’art. 6 della L. 12 agosto 1993, n. 310
2) Il diveto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
Divieto di concorrenza, per l’alienante, per un periodo di 5 anni
3) La successione nei contratti (art. 2558 c.c.)
L’acquirente subentra nei “contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale”. Salvo diversa pattuizione
Diritto di recesso del terzo contraente per:
giusta causa
libera scelta nei tre mesi successivi alla notizia della cessione
3) I crediti pregressi (art. 2559 c.c.)
Il subentrante diventa il titolare dei rapporti di credito a partire dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese
Tuttavia il debitore ceduto è “liberato se paga in buona fede all’alienante”
4) I debiti dell’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)
L’alienante non è liberato se non risulta che i creditori abbiano rinunciato
Il subentro dell’acquirente dell’azienda mediante accollo dei debiti richiede il preventivo consenso del creditore
5) I debiti di lavoro dipendente (art. 2559 c.c.)
Il contratto di lavoro continua con l’acquirente
Il dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità raggiunta
L’acquirente è obbligato in solido con l’alienante per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento della cessione
6) I debiti tributari (art. 14 D.Lgs n.472/1997)
Nel limite del valore dei beni compravenduti, venditore e acquirente sono solidalmente responsabili dei debiti tributari.
Se l’acquirente allega un certificato dei carichi tributari, dal quale risulta che al momento della compravendita non ci sono carichi tributari, l’acquirente è esente dai carichi tributari che eventualmente il fisco segnalerà in futuro.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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