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La responsabilità del monopolista per ritardo nella stipula del contratto


Senza dubbio, la pronuncia più eclatante a favore della configurabilità di responsabilità precontrattuale in presenza di un contratto validamente perfezionato è la sentenza Cass. Civ., sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249.
In particolare, il fatto oggetto di questa pronuncia è il seguente: un utente richiede all’ENEL la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di un’elettropompa installata per la coltivazione del suo fondo; l’ente monopolista sollecita il versamento di un contributo per l’allacciamento, tempestivamente corrisposto dall’attore. A seguito di tale corresponsione, l’ente convenuto intraprende lavori per l’allaccio che, tuttavia, non porta a compimento. Il privato, pertanto, adisce il giudice ordinario, al fine di vedersi riconosciuti i danni patiti per l’impossibilità di eseguire l’irrigazione per due anni consecutivi e per il ritardo nel percepimento del contributo statale relativo all’impianto di irrigazione da realizzare sul fondo. Le difese avanzate dall’ENEL pongono l’accento sulla non imputabilità del ritardo all’ente, dovuto piuttosto alla modifica del punto di consegna dell’energia elettrica richiesta dal privato. In primo grado, il Tribunale riconosce fondata la pretesa di parte attrice al risarcimento per non avere il monopolista adempiuto all’obbligo, su di esso gravante, sorto a seguito della domanda dell’attore di eseguire la prestazione richiesta.
Avverso la decisione del giudice di primo grado, l'ENEL ricorre in appello, ottenendo la riforma della sentenza impugnata. Essa deduce l'irrilevanza del ritardo nell'effettuare l'allaccio sia sotto il profilo della responsabilità di tipo contrattuale, non gravando su di essa un obbligo di erogazione dell'energia elettrica prima della sottoscrizione del modulo; sia sotto il profilo della responsabilità precontrattuale - argomento peraltro mai utilizzato dalle difese del privato -, non potendo qualificarsi la condotta da essa tenuta in pendenza di trattative quale rilevante ex articolo 1337 c. c.  
Al contrario, in sede di giudizio di legittimità, la Cassazione riconosce che l'avvenuto perfezionamento del contratto - nel caso di specie per fatti concludenti ex art. 1327 c. c. - non rende privo di rilievo il comportamento contrario a buona fede che un contraente abbia attuato nella fase di formazione del contratto; in particolare, la ratio decidendi afferma che, qualora uno dei due contraenti rivesta la posizione del monopolista, l'obbligo di contrarre - che incombe su quest'ultimo ex art. 2597 c. c. - gli impone di non prolungare ingiustificatamente, oltre i tempi normalmente necessari, la fase della formazione del contratto: se il monopolista viola questo dovere di condotta, egli incorre in un comportamento contrario a buona fede sanzionabile ex art. 1337 c. c.
All’unanimità, gli esponenti della dottrina che hanno commentato questa pronuncia rivengono il suo reale significato non nell’attribuire in astratto la patente di scorrettezza precontrattuale ad ogni ipotesi di ritardo nella stipulazione del contratto, bensì nel conferire rilevanza giuridica al mancato tempestivo soddisfacimento, da parte del monopolista, della richiesta del privato.
In particolare, è chiaro che il contratto di somministrazione di energia elettrica - di cui si occupa questa pronuncia - rientra nell’ambito dei contratti di utenza pubblica, il cui tratto caratteristico è la previsione dell’erogazione di cose o servizi essenziali per la vita umana ed offerti alla generalità dei consumatori; pertanto, il carattere di urgenza della stipulazione del contratto è ivi presupposto, tenendo anche conto della situazione di monopolio legale entro cui l’ENEL all’epoca ancora operava.
Al contrario, il ritardo nella stipulazione di un qualunque altro tipo contrattuale non è sempre annoverabile quale ipotesi di culpa in contraendo, poiché, secondo la dottrina, la condotta della parte che, pur avendo interesse ad una celere definizione dell’accordo, abbia acconsentito a perfezionare il contratto senza avanzare pretese ad una diversa determinazione dei valori della prestazione a causa del ritardo dell’altra, deve essere interpretata come transazione tacita sulle scorrettezze della controparte ad essa note. Infatti, la parte che ha prestato il proprio consenso, nonostante il ritardo dell’altra, evidentemente ha ritenuto conveniente attendere le decisioni della controparte, valutando più vantaggiosa la pendenza delle trattative rispetto alla loro interruzione, anche se il recesso era giustificabile in base all’altrui lentezza e, di conseguenza, non suscettibile di essere fonte di responsabilità ex art. 1337 c. c. In quest’ottica, pertanto, il perfezionamento del contratto determinerebbe l’assorbimento delle scorrettezze precedenti.

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