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Il limite degli obblighi internazionali


L’art. 1171 cost., introdotto con la l. cost. 3/2001, stabilisce a carico della legislazione statale il limite, in precedenza gravante solo sulle leggi regionali, del rispetto degli obblighi internazionali.
Relativamente ad esso ci si è interrogati se il richiamo degli obblighi internazionali abbia l’effetto di estendere alle norme internazionali pattizie l’adeguamento automatico previsto per quelle generalmente riconosciute dall’art. 10 cost.
Ma la risposta è stata prevalentemente negativa.
Oggi, la circostanza che sia stato inserito nel testo della Costituzione il limite del rispetto degli obblighi internazionali crea, a carico della potestà legislativa, statale e regionale, un vincolo assai più stretto.
Di qui alcune conseguenze su cui occorre riflettere:
a. la prima è che la norma costituzionale pone implicitamente un obbligo di adeguamento (di recezione e comunque di esecuzione interna) alle norme internazionali non generalmente riconosciute; il legislatore medesimo è, pertanto, impegnato a creare le condizioni normative perché l’obbligo venga adempiuto sia dalle autorità amministrative e giurisdizionali interne sia dai privati;
b. la seconda implicazione è, quindi, che una volta perfezionato e divenuto efficace l’accordo sul piano internazionale, esso determina le conseguenze sopra indicate, anche se non siano state osservate le formalità previste dal diritto interno per la sua conclusione (ad esempio, sia mancata la previa legge di autorizzazione alla ratifica per i trattati di cui all’art. 80 cost.).
Si registra così un forte dislocamento di poteri a favore del Governo che, con la conclusione di accordi in forma semplificata (in materie in cui tale forma non sarebbe concessa), può limitare la potestà normativa del Parlamento e quella delle regioni.

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