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Il principio di continuità e l’immediata operatività delle nuove competenze legislative regionali


Anche se la Costituzione non si pronuncia esplicitamente sul punto, secondo la Corte costituzionale, fino al momento in cui non subentrino norme diverse poste dall’autorità investita della competenza in base al nuovo quadro costituzionale, continuano a trovare applicazione le disposizioni normative anteriori alla riforma e ancora vigenti, ciò in virtù del principio di continuità.
Inoltre, in tutte le materie non espressamente riservate all’esclusiva competenza statale, le Regioni sono abilitate ad esercitare la propria potestà legislativa generale-residuale fin dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V, senza attendere provvedimenti statali di trasferimento.
Il fatto che questo potere sia stato per ora utilizzato solo in parte, va dunque ascritto non ad una mancanza di legittimazione sul piano costituzionale, ma all’insufficienza delle strutture di supporto attualmente a disposizione degli organi regionali, indispensabili al fine di assicurare basi solide ad un lavoro legislativo che non può prescindere da una seria attività preparatoria, di informazione, di studio e di ricerca.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle materie appartenenti alla legislazione “concorrente”.
Anche in questo campo, infatti, non esistono validi motivi per escludere che le Regioni possano immediatamente legiferare, visto che l’unica condizione è che la disciplina regionale (di dettaglio) sia rispettosa dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato.
E ai fini dell’individuazione di tali principi può essere tuttora applicata la regola secondo la quale i principi fondamentali o risultano espressamente dalle apposite leggi cornice o vanno desunti in via interpretativa dalle leggi vigenti nella materia.

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