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Il referendum abrogativo


Da tempo la dottrina ha messo in luce il carattere normativo dell’abrogazione, la quale, anche quando sia meramente tale, cioè sia abrogazione espressa non accompagnata da una nuova disciplina della materia, innova tuttavia l’ordinamento.
Basta pensare all’ipotesi delle disposizioni speciali o eccezionali, la cui eliminazione produce l’espansione di quelle generali, per rendersi conto che, in ordinamenti che postulano la propria completezza, anche la normativa puramente negativa finisce col determinare innovazioni rilevanti dell’ordine normativo.
Del resto l’esperienza delle più recenti richieste di referendum abrogativo ha messo in luce la tendenza a determinare, attraverso sapienti manipolazioni di parti di testo , conseguenze normativa anche positive (c.d. referendum manipolativi).
Ciò premesso, occorre precisare che, trattato come atto normativo primario, anche il referendum è sottoponibile all’ordinario controllo della Corte costituzionale.
E’ ben vero che la Corte, estendendo il proprio giudizio di ammissibilità, ha finito con l’attribuirsi il potere di controllare preventivamente sotto taluni profili la legittimità delle richieste di referendum, riducendo così la materia di un eventuale giudizio successivo.
L’oggetto del referendum è dunque l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto con valore di legge.
Deve comunque trattarsi di leggi o di atti aventi valore di legge dello Stato, dal momento che per quelli delle regioni sono previsti referendum a livello regionale.
L’espressione “leggi dello Stato”, peraltro, va intesa in senso restrittivo come comprensiva delle sole leggi del Parlamento e degli atti (decreti-legge e legislativi) dotati della medesima competenza: con l’esclusione delle leggi costituzionali e soprattutto di quelle rinforzate.
Gli effetti del referendum consistono nell’abrogazione, a seconda del contenuto della richiesta, totale o parziale, della legge o dell’atto con valore di legge: essi si producono dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto presidenziale.

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