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L’autonomia statutaria delle regioni (art. 123 cost.): natura giuridica dello statuto


Natura giuridica, il nuovo testo dell’art. 123 cost. sembra eliminare ogni dubbio in ordine alla natura giuridica dello statuto ordinario, mentre in precedenza era questione controversa se si trattasse di fonte statale o di fonte regionale.
Sulla base della “prassi informale” di cui sopra, parte della dottrina riteneva infatti che lo statuto dovesse essere considerato una fonte statale: in questa visione solo la legge statale di approvazione rendeva l’atto perfetto.
Secondo una diversa impostazione, lo statuto doveva invece essere considerato una legge regionale nei cui confronti la legge statale di approvazione svolgeva semplicemente una funzione di controllo, ed era solo una condizione di efficacia di un atto già perfetto.

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