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La disciplina costituzionale della decretazione d’urgenza


Mentre, come si è detto in precedenza, il fondamento per l’esercizio da parte del Governo del potere normativo primario è, nel caso del decreto legislativo, nella stessa legge di delegazione, quando il Governo interviene con decreto-legge, il fondamento di tale intervento va ravvisato nella situazione di necessità e di urgenza.
Il loro accertamento e la loro valutazione cono rimessi allo stesso Governo, il quale adotta i decreti in parola “sotto la propria responsabilità”.
Essi devono comunque essere “lo stesso giorno” presentati alle Camere per la conversione in legge, in mancanza della quale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, perdono efficacia “sin dall’inizio”.
L’apprezzamento circa la straordinarietà del caso, come pure circa la necessità e l’urgenza, ha naturalmente carattere politico-discrezionale ed è di per sé insuscettibile di predeterminazioni normative.
E’ comunque chiaro che esso va riferito alla ritenuta impossibilità di un tempestivo intervento parlamentare nella forma della legge ordinaria.
La conversione in legge del decreto ha l’effetto di ripristinare l’ordine normale delle competenze, per mezzo di una novazione della fonte.
Tale novazione avviene alle condizioni e nei limiti dell’art. 77 cost., cioè il legislatore parlamentare potrà convertire decreti-legge qualora questi siano stati adottati “in casi straordinari di necessità e di urgenza”.
Da ciò discendono due importanti implicazioni:
a. che l’apprezzamento circa la necessità e l’urgenza, effettuato in prima battuta dal Governo, deve essere nuovamente effettuato dal Parlamento in sede di conversione, la quale produce l’effetto di scaricare il Governo dalla responsabilità che esso si era assunto nel sostituirsi provvisoriamente al Parlamento;
b. che la mancata effettuazione di tale apprezzamento, ovvero la sua incongruità, vizia, oltre al decreto, la stessa legge di conversione.
La mancata conversione del decreto da parte del Parlamento se, da un lato, provoca il venir meno retroattivo della sua efficacia, dall’altro, esprime la negativa valutazione dello stesso Parlamento in ordine ad esso, con possibili conseguenze sulla responsabilità, non solo politica, del Governo.

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