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La natura costituzionale delle norme sulle fonti


La natura costituzionale delle norme sulle fonti è oggi comunemente acquisita.
In qualunque delle accezioni, infatti, in cui il termine Costituzione venga impiegato è certo che esso direttamente o indirettamente include la disciplina dei modi di formazione del diritto.
Nell’attuale Costituzione italiana la disciplina delle fonti è ben definita, per lo meno relativamente a quelle che si sogliono definire primarie, delle quali vengono stabiliti sia il procedimento di formazione sia i limiti di validità; i rapporti tra di loro e con le fonti secondarie.
Viceversa mancava nel testo originario della Costituzione una vera e propria disciplina delle fonti subordinate alla legge, essendo soltanto menzionata quella riguardante l’emanazione dei regolamenti governativi, ed essendo solo alle regioni attribuita una potestà regolamentare.
In conclusione, mentre sul terreno teorico-generale la natura costituzionale delle fonti si ricollega all’idea stessa di Costituzione, nell’esperienza concreta non sempre le costituzioni si preoccupano di disciplinare compiutamente la materia, spesso limitandosi, come nel caso di quella italiana, ad una disciplina delle fonti primarie e a pochi cenni su quelle secondarie.

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