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La rigidità della Costituzione: i limiti alla revisione


Oltre a porsi come fonte del diritto, la Costituzione afferma la propria inderogabilità ed immodificabilità ad opera delle fonti ordinarie.
La previsione di un apposito procedimento, differenziato da quello legislativo ordinario, unita a quella del controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi, manifesta infatti la volontà del costituente di riconoscere alla carta costituzionale il carattere della “rigidità”.
Questa rigidità può avere ed ha nel nostro sistema costituzionale diversi gradi, potendo andare da un massimo di immodificabilità assoluta sino ad un minimo di modificabilità ad opera del legislatore ordinario, con modeste varianti procedimentali.
Assolutamente immodificabili sono le disposizioni della Costituzione che definiscono la “forma repubblicana” dello Stato.
Inoltre, muovendo dalla distinzione tra potere costituente e poteri costituiti, originario l’uno e derivati gli altri, è ben possibile trarre dalle scelte fondamentali o dai principi supremi su cui si basa la Costituzione ulteriori limiti alla revisione.
In questa direzione la dottrina ha ritenuto insuscettibili di revisione i diritti inviolabili o il principio democratico o l’indivisibilità della Repubblica o lo stesso meccanismo di revisione costituzionale.

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