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Le deleghe all’emanazione di decreti integrativi e correttivi


La prassi vede numerosi casi di utilizzazione ripetuta della delega con riferimento solo ai decreti integrativi e correttivi di precedenti decreti delegati.
Sin dal lontano 1971 si riscontra il fenomeno delle c.d. deleghe bifasiche, attraverso le quali il Governo viene, con la stessa legge, delegato, entro un certo termine, a disporre una nuova disciplina ed entro un termine più lungo ad adottare decreti integrativi e correttivi nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega principale.
La delegazione ad emanare disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti non consegue necessariamente all’idea della naturale reiterabilità dell’esercizio del potere delegato, ma si ricollega piuttosto ad un’esplicita previsione della legge di delegazione.
Ne deriva allora che la delega agli interventi integrativi e correttivi è formalmente autonoma rispetto alla delega principale, pur essendo normalmente collocata nello stesso testo legislativo e pur essendo sottoposta ai medesimi principi e criteri direttivi.
Dottrina e giurisprudenza sembrano su due punti concordi: l’uno è che la delega per interventi correttivi deve essere espressamente formulata dal legislatore, l’altro è che la ratio di essi è quella “di consentire per un breve periodo la sperimentazione delle riforme normative più complesse, prima di radicarle definitivamente nell’ordinamento giuridico”.
Se si muove dall’idea secondo cui la delega per l’integrazione e la correzione dei precedenti decreti legislativi è autonoma dalla delega principale, la sua legittimità va verificata unicamente alla stregua dell’art. 76 cost.
Sotto questo profilo, posto che il termine è fissato, si tratta di sapere se, per siffatte deleghe, siano definiti gli oggetti e indicati i principi e i criteri direttivi.
Data l’autonomia della delegazione, è evidente la non idoneità nel mero richiamo a quelli della delegazione principale: trattandosi, infatti, non di dettare una nuova disciplina, ma di correggerne una già in vigore, appare necessario che il Parlamento indichi i principi e i criteri direttivi della correzione e dell’integrazione.
La prassi attuale non indica le ragioni, lo scopo ed i limiti dell’intervento integrativo e correttivo, e configura, contro la predicata autonomia di ciascuna delega, un’unica delega con un doppio termine.
Il carattere spesso vago e generico dei principi e dei criteri direttivi della prima delegazione, non solo apre il primo intervento a molte possibilità, ma rende altresì quelli correttivi del tutto liberi e capaci di travolgere anche in profondità le scelte appena operate.
In altre parole, la delega bifasica finisce sul piano effettuale col risolversi in una delega permanente ad esercitare una potestà legislativa, il cui termine, essendo ripetutamente prorogato, la trasforma in una vera e propria delega di attività.

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