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Caratteristica dei provvedimenti neutri

Caratteristica dei provvedimenti neutri


Tenendo conto della tipicità si dovrebbe per forza affermare: l'atto tipico è di necessità nominato , sicché tutti gli atti amministrativi in quanto atti tipici ubbidiscono al principio di nominatività, che non può consentire il sorgere di atti misti, innominati, atipici.
Infatti, sempre in base al principio di legalità si riteneva che l'atto amministrativo dovesse corrispondere ad un preciso schema normativo, che ne individua l'articolazione degli elementi; ma il principio nominatività del provvedimento gioca nel senso di dare tipicità al provvedimento amministrativo.
L'amministrazione rimane comunque libera di scegliere tra più schemi normativi tipici oppure di creare disegni provvedimentali nuovi, quindi atipici.
Questa libertà segna la fine del principio di nominatività.
Esistono inoltre dei provvedimenti neutri, che sono ad es. quelli con cui si delibera l'adozione di atti non amministrativi (statuti, regolamenti, convenzioni...), neutri proprio per il loro carattere di meri contenitori: il decreto, la deliberazione, la decisione così assunta dall'amministrazione è un sicuro atto provvedimentale che sfugge al criterio della nominatività. Infatti lo schema normativo è del tutto assente: non c'è correlazione tra elementi (quindi dello schema legale) ed effetti dell'atto.
Il provvedimento neutro è una delle espressioni della libertà di scelta, che consente all'amministrazione l'adozione di provvedimenti innominati e quindi, atipici.

ALLARGAMENTO DELL'AREA OPERATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Nel provvedimento amministrativo non è l'elemento volitivo a determinare il carattere provvedimentale dell'atto: tra provvedimento e atto negoziale non c'è coincidenza.
Nel provvedimento il vero baricentro non è la volontà presunta dell'amministrazione, ma la ponderazione congrua degli interessi che si costituisce in una regola autoritativa dei medesimi.
La ponderazione si riflette in un comando giuridico, norma speciale sulla cui base si instaura e si disciplina un conseguente, specifico rapporto amministrativo.
Quindi sono atti provvedimentali non solo gli atti amministrativi qualificati, ma anche le proposte, gli atti di controllo, i nulla osta, atti che esprimono autoritativamente valutazioni ponderate di tutti gli interessi in gioco in quel determinato affare amministrativo.
Tutti gli altri atti di natura non provvedimentale rimangono atti amministrativi, senza che sia necessario qualificarli con una aggettivazione minoritaria.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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