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La causa come elemento essenziale del provvedimento

La causa come elemento essenziale del provvedimento


La dottrina tradizionale considera la causa come elemento essenziale del provvedimento a fonte della tipicità del medesimo.
La causa viene generalmente individuata nello scopo pubblico ovvero di pubblico interesse che l'amministrazione persegue con l'emanazione del provvedimento.
Per prima cosa una distinzione tra scopo pubblico e uno scopo di pubblico interesse sarebbe impossibile; quindi lo scopo, il fine pubblico o di pubblico interesse non sono altro che l'interesse canonizzato dalla norma. Ci troveremmo così di fronte soltanto ad interessi pubblici (ai quali è diretto il potere amministrativo conferito all'ordinamento alla p.a.): la causa così intesa è la causa astratta del potere amministrativo, non già del provvedimento.  
Infatti, se il potere discrezionale è funzionalizzato alla cura e salvaguardia dell'interesse pubblico, questo diventa il canone di comportamento dell'amministrazione, che ha l'obbligo di soddisfarlo. Quindi la causa del potere è fuori dalla fattispecie provvedimentale, in quanto causa remota che giustifica, legittimandolo, solo l'esercizio del potere amministrativo: sussiste dunque, indipendentemente dal provvedimento.
L'interesse pubblico canonizzato agisce dunque come causa remota, non già come elemento essenziale per la costruzione del provvedimento, al di dentro di un contenitore procedimentale, in cui si esprimerà l'esercizio discrezionale di quel determinato potere amministrativo, del quale è causa.

5 I MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO INTESI COME SUA CAUSA PROSSIMA

Il motivo sarebbe la ragione specifica, lo scopo immediato dell'atto che si vuole concretamente realizzare da parte della p.a. Ad un'unica causa si contrappone una possibile pluralità di motivi, che nel provvedimento amministrativo assumono significativo rilievo.
Nei motivi non vi è nulla di soggettivo: il motivo del provvedimento non è un fatto psicologico, un movente degli autori del provvedimento.
L'interesse pubblico canonizzato viene a concretizzarsi nel momento del suo esercizio discrezionale: con l'istaurarsi del procedimento e con lo svilupparsi della ponderazione valutativa, vengono necessariamente a galla una serie di interessi prima sommersi ovvero non percepiti dall'amministrazione agente.
Potrebbe quindi nascere una scissione tra l'interesse pubblico primario e gli atri interessi.
Motivo del provvedimento è pertanto qualsiasi interesse concreto, cioè, effettivamente presente nel procedimento, su cui l'amministrazione dovrà provvedere mediante una congrua ponderazione.
Questi interessi secondari, pubblici o privati che siano, costituiscono unitamente all'interesse pubblico primario i motivi del provvedimento.
I motivi complessivamente intesi partecipano effettivamente alla struttura costitutiva dell'atto, coordinandosi con gli altri elementi della fattispecie provvedimentale quale causa prossima, in quanto esistente e concreta, della medesima.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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