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Caratteristiche dell'aministrazione pubblica agente

Caratteristiche dell'aministrazione pubblica agente


Il soggetto, cioè l'amministrazione pubblica agente, s'individua attraverso una ricognizione del potere amministrativo visto nell'esercizio discrezionale da parte di un soggetto appartenente alla p.a.
La titolarità del potere determinerà immediatamente il riconoscimento dell'autorità che esercita quel potere per la cura di un interesse pubblico.
Sarà l'amministrazione agente, perché attributaria del potere, ad essere quel soggetto che costituisce uno degli elementi essenziali del provvedimento.
La presenza di un soggetto si avverte soprattutto in quella fase che precede l'emanazione dell'atto, cioè nell'esercizio discrezionale del potere amministrativo: competenza e legittimazione saranno gli strumenti per determinarne la consistenza giuridica.
La competenza viene assegnata da una specifica norma organizzatoria ad un'altrettanto specifica amministrazione pubblica e si traduce come titolarità di un potere amministrativo.
Non sempre la titolarità di un potere coincide con la titolarità nell'esercizio del potere: se la coincidenza tra competenza e legittimazione è la regola certamente più diffusa, è altrettanto diffusa la dissociazione tra i due "momenti" organizzativi.
La legittimazione non deve essere vista necessariamente contrapposta alla competenza,: accertata infatti la titolarità del potere (competenza), il problema successivo è l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano da parte di un soggetto (anche diverso da quello titolare) l'esercizio di quel determinato potere: questa è opera della legittimazione, che come tale svolge un ruolo decisivo nella determinazione del soggetto agente.
Il soggetto, oltre che la competenza, deve avere anche la legittimazione per esercitare utilmente il potere di cui è titolare.
Titolarità del potere (competenza), e titolarità dell'esercizio del potere (legittimazione): in questo concorso si pone l'individuazione del soggetto che, esercitando discrezionalmente il potere, dovrà obbligatoriamente provvedere alla cura dell'interesse pubblico mediante l'emanazione di un provvedimento espresso.
Soggetto dell'atto amministrativo non può essere che l'autorità amministrativa, cioè un organo dell'Amministrazione diretta o indiretta dello Stato.
3 DELLA VOLONTA': VOLONTA' E VOLONTARIETA' NELLA VOLIZIONE DELLA PONDERAZIONE VALUTATIVA

La volontà è un elemento non solo essenziale, ma caratterizzante l'intero atto provvedimentale.
Sarà la congrua ponderazione degli interessi a costituire il momento in cui volontà e volizione si intrecciano fino a determinare la manifestazione di volontà.
L'esercizio discrezionale di un potere amministrativo si esprime non solo attraverso una volontà (sempre procedimentale: diretta a volere lo sviluppo graduato della fattispecie attraverso fasi che portano all'emanazione del provvedimento).
È la valutazione ponderata l'obiettivo dell'esercizio discrezionale del potere: il momento volitivo ha importanza minore rispetto alla valutazione degli interessi.
La decisione autoritativa attraverso la quale il provvedimento si manifesta come comando giuridico, che instaura e disciplina il conseguente rapporto amministrativo, non è un elemento del provvedimento, ma il provvedimento stesso.  
L'atto è provvedimentale non perché la volontà è suo elemento essenziale, ma perché è un comando giuridico voluto, cioè deciso dall'amministrazione agente secondo quella ponderazione congrua degli interessi, corrispondente allo schema legale fissato dalla norma per l'esercizio discrezionale, nel caso di specie, del potere ammini

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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