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La normativa della denucnia, art. 19


Art. 19 della 241:   in tutti i casi in cui l'esercizio di una attività privata si subordinato ad un atto di consenso, questo si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato, attestante l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge a condizione che:

1_ il rilascio dell'atto permissivo dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali. Si consente così al privato una diretta attuazione delle regole nel caso in cui siano definite in via normativa e non rimesse alla discrezionalità della p.a.

2_  non sia previsto alcun limite, o contingente o numerico.

3_ non si tratti di concessioni edilizie e delle autorizzazioni previste a tutela dei valori storico - ambientali.
 
La disciplina della denuncia sarà applicabile in tutti i casi dotati di caratteristiche indicate dal legislatore.
Il meccanismo sostitutivo (dal necessario provvedimento preventivo, all'eventuale provvedimento repressivo) assume valore di regola generale rispetto alle ipotesi speciali in cui viene mantenuto il regime delle autorizzazioni preventive.
Il meccanismo della denuncia non può essere applicato qualora sia previsto un limite o un contingente complessivo per il rilascio dell'atto di autorizzazione .

Tutti questi casi, in cui difettano le condizioni generali per l'applicabilità dell'istituto, rientrano nella nozione di limiti interni.  
Le fattispecie del punto 3, in quanto necessitino di apprezzamenti con un elevato profilo di discrezionalità, sono limiti esterni.

La normativa della denuncia non ha privato la p.a. del potere di controllo sulle attività private: lo ha differito ad un momento successivo. A seguito della denuncia del privato attestante i presupposti e i requisiti di legge, ed eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, spetta alla p.a. aprire, d'ufficio, un procedimento di verifica.
Il procedimento ha ad oggetto:
_ la regolarità della denuncia
_ la legittimità dell'attività intrapresa.

La verifica si fonda sulla dichiarazione del privato e sulla documentazione contenuta nel fascicolo.
Il controllo deve effettuarsi entro e non oltre 60 gg dal ricevimento della denuncia. Esito:

_ POSITIVO: In presenza dei presupposti e dei requisiti della legge, la p.a. potrà chiudere il procedimento con un'archiviazione senza adottare formalmente alcun atto e senza alcuna comunicazione all'interessato: tale soluzione però non garantisce i terzi lesi dall'attività intrapresa, né assicura un reale svolgimento delle procedure di verifica.

_ NEGATIVO: potere repressivo. Entro 60 gg spetta all'amm. disporre, se del caso e con provvedimento motivato da notificare all'interessato. Entro questo termine il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente nel termine eventualmente assegnato dall'amm..

ENTRO 60 GG:
_ deve essere effettuata la verifica,
_ deve essere notificato l'eventuale provvedimento di rimozione o quello che ordina al privato di conformare a legge la sua attività.
Il fatto che la norma ponga questo termine, il procedimento di controllo più il principio di certezza del termine, inducono a condividere la tesi della natura perentoria del termine, con la conseguenza che la scadenza dello stesso consuma il potere repressivo dell'amm.       
Ammettendo questo carattere perentorio del termine si sono venuti a creare diversi inconvenienti.
Quindi si vorrebbe operare ad una soppressione del termine dei 60 gg e assimilarlo al potere di accertamento successivo alla generica attività di vigilanza per permettere sempre alla p.a. di operare una verifica. Questo perché si ha la presenza di un potere sanzionatorio non soggetto a termini per chi esercita attività in contrasto con la normativa vigente.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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