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La riforma sull'attività amminisrativa procedimentalizzata

La riforma sull'attività amminisrativa procedimentalizzata


Le potenzialità della riforma sono solo in parte prevedibili ed evidenti. Siamo ancora in una fase attuativa in cui si riscontra anche una trasformazione del procedimento amministrativo dato dal legame fra il modo di essere e il modo di operare della p.a.
Data la complessità dell'amm. (come conseguenza dell'avvicinamento amministrativo ai cittadini. Moltiplicazioni dei centri di riferimento degli interessi: si rischia di avere dei poteri non comunicanti) il legislatore ha previsto degli strumenti facenti perno sul principio di collaborazione. Di qui la delega a prevedere procedure e strumenti di raccordo e forme di cooperazione strutturale e funzionale (suscettibili di incidere sulle modalità operative delle amm.)
Forme di collaborazione (finale):
_ conferenza di servizi (modificata dalla l. Bassanini 2: l. 15 maggio 1997 n' 127) pag. 426 B
_ accordi di amministrazione pag. 427 B
Non danno luogo a strutture permanenti, sono attivate in base a necessità. Entrambe incidono sulle modalità di svolgimento di svolgimento dell'azione amm., in particolare: sotto il profilo procedimentale; sostituendosi al provvedimento o predeterminando il contenuto con l'impegno all'adozione di decisioni future.

Ipotesi di raccordo funzionale: si articola tendenzialmente su un duplice piano:
_ da un lato gli strumenti forti che vogliono sempre il consenso di tutti i soggetti coinvolti (es. accordo).
_ dall'altro gli strumenti deboli, cioè sostituibili con una decisione unilaterale laddove non si sia raggiunta un'intesa entro un certo termine

Forme di cooperazione (strutturale)

sono caratterizzate dalla natura stabile del momento di raccordo che è costituito solitamente da un organo collegiale al quale partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo. 
Pericolo: moltiplicazione dei soggetti e della conseguente complicazione e appesantimento delle procedure che ne prevedono la consultazione. Per questo motivo il legislatore ha scelto di concentrare il più possibile in un'unica istanza le esigenze di cooperazione strutturale: potenziamento del ruolo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, province autonome che per le materie e i compiti di interesse comune con le amm. locali è unificata con la conferenza stato-città. In capo alla conferenza sono concentrate tutte le attribuzioni relative ai rapporti fra i diversi livelli istituzionali che di essa fanno parte, mentre è prevista la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale e infraregionale, perlomeno a livello di attività consultiva obbligatoria.
Esempi si strumenti e procedimenti:
_ intese
_ accordi
_ formule di coordinamento
_ formule di codeterminazione
_ formule di partecipazione
_ formule di designazione

La sentenza della Corte Costituzionale 408/1998: unificazione delle conferenze, oltre a rappresentare un elemento di semplificazione dei procedimenti, è idonea a facilitare l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze emergenti in tema di assetto delle autonomie, lasciando meno spazio a rigide divisioni o contrapposizioni suscettibili di sfociare in ostacoli o resistenze al processo di decentramento. (B. pagg. 329-338/426-430).

La realizzazione del federalismo amm. ripropone in sede attuativa la duplice esigenza già avvertita dal legislatore del 1990:
_ raccordo programmatorio fra amm.
_ collaborazione operativa permanente fra amm.
necessità: di contrastare gli effetti dispersivi della frammentazione delle funzioni amministrative.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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