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Società in mano pubblica

È la società per azioni della quale lo Stato, o altri enti pubblici, detengono la totalità, una maggioranza delle azioni o un numero sufficienti di azioni ad assicurare il controllo. Lo Stato ha fortemente ridotto la sua presenza nel mercato (Trenitalia: società totalmente in mano pubblica; enel ed eni sono quotate in borsa, c'è una partecipazione minoritaria dello Stato).
Solo 2 articoli disciplinano specificatamente questo tipo di società l'art 2449 e il 2451, poiché il 2450 è stato abrogato dalla riforma del 2007. L'art 2449 cc: se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio (SOCIETà CHIUSE), lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione del capitale sociale. È stato introdotto il principio di proporzionalità, in quanto inizialmente lo Stato poteva nominare amministratori sia in quanto azionista, sia come soggetto pubblico, ma veniva fuori un potere sproporzionato rispetto alla partecipazione al capitale sociale, quindi se lo Stato ha una partecipazione minoritaria, dovrà rispettare la proporzionalità per la nomina degli amministratori.
Art 2450 cc abrogato in quanto se lo Stato non ha partecipazione sociale non nomina gli amministratori.
Ci sono 3 interpretazioni dell'art 2449 cc:
la norma pur non dicendolo riconosce allo Stato la nomina assembleare come un normale socio privato;
la norma dice che c'è un potere proporzionale, lo Stato può nominare gli amministratori (extrassembleare) ma non ha potere di nomina in assemblea; (potere di nomina diretto)
la norma non prende posizione, ma dice solo che deve essere proporzionale, e la somma degli amministratori assembleari ed extrassembleari non possono superare la partecipazione al capitale sociale (interpretazione più giusta).
Società che fanno ricorso al mercato di rischio (SOCIETà APERTE) sono quelle che possono emettere strumenti finanziari partecipativi, lo Stato può avere una posizione più intensa se tali poteri derivano da strumenti finanziari partecipativi o dall'emissione di particolari categorie di azioni (diritti amministrativi: diritto di voto, di intervento, di impugnare le delibere assembleari; diritto di recesso è a contenuto misto: amministrativo e patrimoniale).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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