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Attività strumentali della Pubblica Amministrazione: provvista e gestione di personale


Tra il personale delle amministrazioni pubbliche si distingue il personale professionale, composto da soggetti che scelgono liberamente di operare per la P.A. facendone la propria attività professionale, e i funzionari onorari, cioè soggetti che operano per la P.A. senza una qualifica professionale ma soltanto per spirito di volontariato o perché obbligate.
La tendenza verso la privatizzazione ha portato recenti riforme verso la privatizzazione del pubblico impiego, riconducendo il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni al diritto privato anziché al diritto pubblico.
Prima delle suddette riforme, avvenute nel 1993, il quadro complessivo del diritto di lavoro era questo: c’era un corpo di leggi che riguardava esclusivamente i lavoratori pubblici, altre leggi che riguardavano sia lavoratori pubblici che privati, e un corpo più limitato di leggi che riguardavano soltanto i lavoratori privati.
I rapporti lavorativi nei settori privati, e solo in questi, erano retti dall’istituto del contratto collettivo di lavoro.
Le differenze tra la disciplina del lavoro privato e pubblico trovano una duplice spiegazione: innanzi tutto una spiegazione storica in quanto, fin dagli inizi del ‘900 ai lavoratori pubblici erano concessi dei privilegi (ferie, permessi per malattia, ecc…) che ai lavoratori privato non erano riconosciuti e quest’orientamento è permaso nella codificazione del testo unico del 1957 che è permaso fino al 1993; inoltre c’è anche una spiegazione ideologica di tali differenze in quanto non si riteneva che il rapporto tra lavoratore pubblico e Stato potesse essere paritario e quindi regolato dallo strumento contrattuale, lo Stato non attribuisce ai suoi dipendenti dei diritti, come invece farebbe il contratto, ma concede soltanto dei benefici.
Anche la natura giuridica degli atti di assunzione era ben diversa tra rapporto di impiego pubblico e privato: il primo era un atto unilaterale della P.A. sottoposto al regime e alla tutela giurisdizionale (esclusiva dal 1923 a causa della difficoltà a distinguere tra interessi legittimi e diritti soggettivi nati dai rapporti di lavoro) degli atti amministrativi, il secondo era un contratto retto dalle norme del diritto privato e affidato alla competenza del giudice ordinario.
La responsabilità dei lavoratori pubblici era sindacata dalla Corte dei conti.
Con le riforme del 1993 anche i rapporti di pubblico impiego sono retti da contratti collettivi di lavoro, quindi gli atti inerenti a tale rapporto sono considerati atti di diritto privato e ricadono nella competenza del giudice ordinario.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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