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Atto di conclusioni del procedimento amministrativo


La LPA prevede che l’amministrazione ha il dovere di concludere con un atto espresso qualunque procedimento che sia tenuta a svolgere.
Ogni procedimento ha un termine, entro il quale deve essere emanato l’atto finale, previsto dalla legge o dai regolamenti governativi, in mancanza è di 90 giorni.
Il termine inizia a decorrere appena è stata ricevuta l’iniziativa di parte o d’ufficio e può essere sospeso per non più di 90 giorni per esigenze informative della P.A.
Ma l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo può anche non essere un atto autonomo e unilaterale dell’organo decidente, bensì può essere un atto unilaterale ma non autonomo, in quanto frutto di precedenti collaborazioni con altri organi o di accordi con le parti interessate, oppure può essere un accordo sostitutivo dell’atto finale, oppure addirittura può non essere un atto espresso.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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