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La disciplina pubblico-privata degli accordi sostitutivi: disciplina pubblicistica


1. necessario perseguimento dell’interesse pubblico, la P.A. non è un soggetto privato e quindi non gode dell’autonomia privata di scegliere quali sono i propri interessi, i suoi interessi devono essere obbligatoriamente quelli pubblici.
2. obbligo di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la P.A. non può vincolarsi in un accordo di tipi strettamente contrattuale in quanto ha il dovere e l’obbligo di recedere dagli accordi presi qualora sopravvenuti motivi di interesse pubblico lo richiedano.
In ogni caso il recesso fa sorgere in testa alla P.A. l’obbligo di indennizzare l’altra parte dell’accordo, come nell’istituto privatistico.
Ovviamente l’obbligo di recesso si ha per i soli accordi tra P.A. e privati, in quanto negli accordi tra più amministrazioni pubbliche non si vede il motive per cui un interesse pubblico debba prevalere sull’altro.
3. regole procedimentali e controlli, le proposte di accordi sostitutivi sono sottoposte alle regole procedimentali viste per gli atti strumentali presentati da soggetti portatori di interessi.
Inoltre gli accordi sostitutivi sono sottoposti a tutti i controlli previsti per gli atti finali amministrativi che vanno a sostituire.
4. competenza esclusiva del giudice amministrativo, data la difficoltà, dovuta da questo particolare regime ibrido pubblico e privato, di distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi nati dagli accordi sostitutivi, la loro giurisdizione è affidata al giudice amministrativo in modo esclusivo.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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