Skip to content

Vizi negli atti amministrativi: illegittimità-irregolarità


Vi sono casi in cui il nostro ordinamento non ritiene di sanzionale con l’annullabilità atti che presentano al loro interno dei vizi che non arrecano danno alcuno, in quanto facilmente sormontabili o perché non influiscono sugli effetti dell’atto finale.
Alcuni casi di vizi che comportano mera irregolarità dell’atto si hanno per violazioni di forma qualora l’identità dell’atto non risulti dubbia, per dati errati o mancanti quando è ovvio ciò che avrebbero dovuto esprimere.
Oppure ancora per i casi di violazioni di norme sul procedimento o sulla forma, in atti privi di discrezionalità amministrativa, qualora l’atto emanato sia lo stesso che si sarebbe adottato se si fossero rispettate le norme sul procedimento o sulla forma violate.
Requisiti sono, appunto, la mancanza di discrezionalità e un’interpretazione univoca sul senso dell’atto di indirizzo che consenta di individuare in modo certo l’atto richiesto.
Una eccezione si ha nei casi di violazione della norma procedimentale che obbliga la comunicazione d’avvio del procedimento: in queste situazioni si ritiene che la mancata comunicazione comporti sempre irregolarità e mai annullabilità, anche in atti discrezionali, in quanto tale mancanza non può influire sul contenuto dell’atto, che non risente della violazione.
Per quel che riguarda violazioni simili, cioè che non influiscono sul contenuto dell’atto finale, ossia atti adottati con incompetenza o con violazione dell’obbligo di preavviso di esito negativo, si ritiene che non siano entrambi riconducibili allo schema della irregolarità, nel primo caso in quanto non si tratta né di norme sulla firma né sul procedimento, nel secondo caso perché la funzione di garanzia svolta dal preavviso di esito negativo merita tutela maggiore.
Spesso avviene che contratti di diritto privato o accordi sostitutivi abbiano la loro base di giustificazione in un precedente atto amministrativo, si pone quindi il problema di stabilire quale sorte abbiano tali atti qualora la loro base giuridica amministrativa sia colpita da invalidità.
Si ritiene che i contratti o accordi collegati ad un atto amministrativo invalido siano colpiti da caducazione un po’ come avviene per gli atti finali in caso di vizi all’interno degli atti strumentali che hanno portato alla loro emanazione.
L’unica divergenza ancora presente riguarda se configurare la caducazione come una nullità, e quindi di diritto una volta accertata l’invalidità dell’atto amministrativo e con effetti retroattivi, o come una inefficacia sopravvenuta, e quindi sarà il giudice che annulla l’atto amministrativo a dichiarare l’inefficacia del contratto o accordo e senza effetti retroattivi.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.