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Vizi nei comportamenti dell'amministrazione pubblica


Esistono casi in cui la P.A. è tenuta al pagamento di indennizzi per i danni provocati da attività lecite (espropriazione, esecuzione opere pubbliche, trattamenti sanitari obbligatori, revoca, ecc…), ma la responsabilità risarcitoria vera e propria si ha soltanto per i danni provocati da attività illecite.
La responsabilità civile è stata ritenuta applicabile anche all’attività della P.A. solo in tempi recenti, in quanto prima si riteneva inapplicabile alla natura pubblicista dell’amministrazione che quindi risultava un soggetto irresponsabile.
Il fondamento giuridico della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione pubblica si ha nell’art. 28 cost. che afferma come i funzionari amministrativi sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, e inoltre dichiara che la responsabilità civile dei funzionari si estende alla P.A.
L’art. 28 cost. oltre ad affermare la responsabilità civile della P.A. non esclude quella personale dei funzionari eliminando l’immunità dei funzionari amministrativi che esisteva in epoca fascista.
La responsabilità contrattuale della P.A. è regolata dagli istituti di diritto privato, mentre i maggiori problemi si hanno in tema di responsabilità extracontrattuale.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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