Skip to content

Il trattamento dei dati sensibili di carattere religioso da parte delle confessioni religiose


Tra i dati sensibili vanno senza dubbio ricompresi quelli di carattere religioso, come ad esempio quelli relativi all’appartenenza confessionale o quelli inerenti scelte effettuate per motivi religiosi.
Si tratta di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte dei soggetti più vari e tra essi naturalmente le confessioni religiose, per le quali tale attività, in alcuni casi, può anche rientrare nell’ambito dell’autonomia confessionale riconosciuta ai sensi degli artt. 7 e 8 cost.
Proprio per questo, il Codice del 2003 ha stabilito per esse un regime speciale, prevedendo che il trattamento “dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose effettuato dai relativi organi” potrà essere effettuato senza il consenso scritto dell’interessato e senza la previa autorizzazione del Garante.
Viene comunque precisato che le confessioni religiose “determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante”.
Le autorizzazioni generali
Fin dal 1997 l’ufficio del Garante ha provveduto all’emanazione di sette autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili, strumenti provvisori e dotati di scadenza, fino ad oggi rinnovate di anno in anno.
Tutte le autorizzazioni presentano uno schema comune, articolato in due parti: una prima contenente le considerazioni connesse con il rilascio del provvedimento; l’altra l’oggetto e i termini del trattamento stesso.
Le confessioni possono operare sulla base dell’autorizzazione n. 3 relativa al “trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni”.
Il Decreto generale CEI 1285/99
La sola confessione religiosa ad aver ottemperato all’obbligo di munirsi di un apposito strumento normativo di garanzie è la Chiesa cattolica con la promulgazione ad opera della CEI del Decreto generale 1285/99 contenente “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”.
Il testo si occupa della disciplina relativa ai registri, agli archivi, agli elenchi e schedari, al segreto d’ufficio, alla funzione di vigilanza del Vescovo diocesano e infine al risarcimento dei danni e alle sanzioni.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.