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Le festività religiose nell’ordinamento civile


Il riconoscimento di alcune ricorrenze, sia civili, sia connotate religiosamente viene operato in Italia dalla l. 260/49, che distingue tra giorni festivi e solennità civili.
Per i primi (elencati tassativamente) è previsto il divieto di compimento di determinati atti giuridici e l’osservanza dell’orario di lavoro festivo; per le seconde era originariamente stabilito l’orario di lavoro ridotto negli uffici pubblici e l’imbandieramento degli stessi.
L’elenco dei giorni festivi civilmente riconosciuti è stato successivamente modificato (l. 90/54 e l. 54/70) e inizialmente ridotto a scapito di quelli di origine religiosa, ma poi parzialmente ripristinato in ragione degli impegni concordatari del 1984.
Vi sono, poi, alcune disposizioni di natura pattizia, la cui ratio è quella di tutelare il diritto degli appartenenti alle confessioni di minoranza di esercitare il culto della propria religione,consentendo loro di osservarne i giorni festivi.
Nello specifico, l’intesa stipulata con l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, dopo aver stabilito il dritto a usufruire del sabato festivo, riconosce sette festività ebraiche.
Si noti che in questo caso non viene sancito un riconoscimento di festività agli effetti civili, bensì il diritto per i fedeli di astenersi da attività per poter osservare i giorni festivi previsti dalla religione ebraica.
Un diritto che viene tutelato, peraltro, a determinate condizioni (la fruizione del giorno festivo avviene su richiesta da parte dell’interessato, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro e tenuto conto delle esigenze dei servizi essenziali; le ore non lavorate debbono essere recuperate) e che non dà luogo a quegli effetti previsti per le festività civilmente riconosciute: le festività ebraiche infatti non rilevano per il computo dei termini né danno luogo a compenso straordinario nel caso di lavoro prestato nel giorno festivo.
Un ulteriore strumento normativo utilizzato per garantire il diritto ad astenersi dalle attività lavorative in occasione di ricorrenze religiose è quello della contrattazione collettiva.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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