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Art. 41.2 c.p.

Art. 41.2 c.p.


Allora come devono essere intese le condizioni sopravvenute “da sole sufficienti a determinare l’evento?” (es. incidente ambulanza mentre trasporta il ferito in ospedale)
Si impone un’operazione ermeneutica.
_ Quelle teorie che introducono un criterio di “calcolabilità” umana nella selezione delle condizioni necessarie penalmente rilevanti, identificheranno le condizioni interruttive del nesso causale a norma dell’art. 41.2 c.p. in quei fattori che possono dirsi “eccezionali” (causalità umana) o anche solamente “atipici” (causalità adeguata) rispetto allo svolgimento delle azioni.
Es. è eccezionale se non addirittura atipico che un leggero tamponamento cittadino tra 2 autovetture produca la morte del guidatore dell’auto tamponata in quanto colpito da un infarto a seguito dello spavento provocatogli dall’incidente.

_ Ma anche per chi adotta la soluzione della spiegazione causale degli eventi mediante loro sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura, l’art. 41.2 c.p. ha un ruolo di delimitazione dell’equivalenza delle condizioni proprio attraverso il ragionevole impiego delle leggi scientifiche. Da questo p. di vista tale norma vale ad escludere la riferibilità dell’evento a quei fattori condizionanti che rimangono estranei ad una spiegazione scientifica, esauriente e ragionevole, dell’evento stesso.
Es. nel caso del ferito ricoverato in ospedale che trovi la morte a seguito dell’incendio dell’edificio. In tale caso l’evento è scientificamente provabile e spiegabile senza il bisogno di dover risalire alla causa del ferimento che lo aveva portato in ospedale.

Le teorie della causalità adeguata e della causalità umana trovano un’ulteriore difficoltà interpretativa nell’identificare le condizioni “da sole sufficienti” ex art. 41.2 c.p. con i fattori atipici o eccezionali.
L’art. 41.2 c.p. limita, infatti, l’efficacia interruttive alle sole condizioni sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l’evento. Mentre, l’atipicità o l’eccezionalità del decorso causale innescato da una determinata azione ben può dipendere anche da una condizione, atipica o eccezionale, preesistente o simultanea alla condotta criminosa.
Es. è preesistente => la malformazione ossea, la debolezza della calotta cranica che concorre a produrre la morte insieme ad un leggero colpo di bastone, il quale solo in modo “atipico” o “eccezionale” può dirsi causale rispetto a quella morte.
Es. è simultaneo => lo sbandamento sulla strada scivolosa per la pioggia di un auto che investe la bicicletta spostatasi sulla carreggiata per evitare la manovra scorretta di un'altra vettura.
Come, dunque, si può estendere l’efficacia interruttive della causalità dalle condizioni atipiche o eccezionali sopravvenute fino anche a quelle preesistenti o simultanee?
Le strade percorse sono 2:
1-si è fatto ricorso all’interpretazione analogica dello stesso art. 41.2 c.p. in quanto in bonam partem.
2-Si è invocato (+ correttamente) l’art. 45 c.p. riassumendo sotto il concetto + generale di “caso fortuito” tutti i fattori atipici o eccezionali interruttivi del nesso causale, indipendentemente dal fatto che siano sopravvenuti, concomitanti o preesistenti alla condotta. Nonostante la plausibilità di tale soluzione interpretativa, non si può negare che essa finisce per rendere del tutto superflua la disposizione ex art. 41.2 che risulta riassorbita nell’art. 45 c.p.
Diversamente, nella prospettiva della spiegazione causale dell’evento mediante sussunzione sotto leggi scientifiche, è del tutto plausibile limitare l’efficacia interruttiva del nesso ai soli fattori sopravvenuti. Infatti, quando si muove dall’evento concreto hic et nunc per spiegarne la verificazione causale, è ben possibile che la lex scientifica utilizzata consenta una spiegazione esauriente arrestandosi ad una condotta + prossima all’evento, senza bisogno di risalire oltre nella catena causale ad altre condotte + remote, rispetto alle quali la prima si porrà come un fattore interruttivo della catena causale.
Al contrario, i fattori preesistenti o simultanei alla condotta, se davvero concorrenti quali condizioni essenziali alla produzione dell’evento, non potranno svolgere un ruolo esemplificativo del meccanismo di produzione dell’evento in quanto essi si sono integrati con la condotta determinandone l’efficacia causale.
Es. un terrorista che porta indosso dell’esplosivo sensibile agli urti muore dilaniato a seguito di un modesto tamponamento cittadino, la spiegazione causale dell’evento è esauriente in quanto consideri congiuntamente la condizione dell’urto e quella preesistente della presenza dell’esplosivo.
Alla stregua delle altre teorie sulla causalità, invece, quell’evento non potrebbe essere ascritto alla condotta del tamponamento, rispetto alla quale infatti l’esplosione costituisce un risultato anomalo se non addirittura eccezionale, imputabile al fattore interruttivo preesistente dell’esplosivo.
Es. nel caso della morte del ciclista spostatosi sulla carreggiata a seguito della manovra di Tizio e investito dall’auto di Caio sbandata per la pioggia, il fattore concomitante della sbandata di Caio:
mentre sulla base delle leggi scientifiche concorre con la condotta di Tizio alla spiegazione causale dell’evento;
sulla base della causalità adeguata o umana deve dirsi dotato di efficacia interruttiva, in quanto eccezionale, rispetto alla prima condotta.

È ovvio, che l’affermazione + estesa del nesso causale cui si perviene sulla base delle leggi scientifiche, rispetto alle altre 2 teorie, non significa necessariamente affermazione di + estesa responsabilità. => affinché sia possibile pervenire all’affermazione della responsabilità, occorre che sussista anche l’elemento soggettivo del reato, almeno nella forma colposa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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