Art. 5 c.p.
                                    
Visto che il dolo implica sia la conoscenza sensoriale degli elementi 
essenziali del fatto tipico, sia la consapevolezza del loro significato 
sociale e eventualmente normativo => ci si chiede se anche la 
consapevolezza del carattere antigiuridico del fatto sia necessaria ai 
fini del dolo, se cioè l’errore sul precetto (c.d. ignorantia legis) 
escluda il dolo al pari dell’errore sul fatto. => La coscienza 
dell’antigiuridicità del fatto non è richiesta per la sussistenza del 
dolo. Così dispone l’art. 5 c.p. “Nessuno può invocare a propria scusa 
l’ignoranza della legge penale”), anche dopo la sent.364/1988 Corte 
Cost.
Di fronte all’ignorantia legis ci si trova nel dilemma:
da un lato => della necessità “politica” di salvaguardare l’efficacia
 precettiva della norma, senza perciò poterla condizionare alla 
effettiva consapevolezza che ne abbia l’agente;
dall’altro => di dover differenziare in nome del principio di 
colpevolezza la situazione di chi agisce nella consapevolezza di violare
 una norma precettiva da quella di chi agisce senza tale consapevolezza.
Da ciò la necessaria distinzione della rilevanza giuridica dell’errore 
sul fatto e dell’errore sui precetto => mentre l’errore sul fatto è 
incompatibile con il dolo, in quanto produce il risultato finale di 
escludere cmq la rappresentazione del fatto, quali ne siano le cause del
 suo insorgere; l’errore sul precetto assume rilevanza in ragione delle 
cause del suo insorgere, in quanto cioè colpevole o incolpevole. 
L’ignorantia legis risulta del tutto compatibile con il dolo, escludendo
 essa piuttosto la colpevolezza quando non sia rimproverabile il 
soggetto.
Es. il soggetto che realizza una costruzione senza la prescritta 
concessione dell’autorità e nell’ignoranza della legge che la impone 
=> compie un fatto0 sicuramente doloso. Sussisterà, inoltre, la 
colpevolezza nell’ip. in cui egli non si sia presa la briga di 
informarsi sulle norme e i vincoli legali concernenti l’attività 
edificatoria (e dunque l’errore sul precetto sarà irrilevante); mentre 
l’ignorantia legis sarà incolpevole (e dunque rilevante) nell’ip. in cui
 egli abbia ricevuto una falsa informazione dall’autorità competente.
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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