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Caratteristiche del dolo

Mentre sul piano dell'antigiuridicità obiettiva il delitto tentato non presenta peculiarità significative rispetto al delitto consumato, sul piano della colpevolezza, ed in particolare per ciò che concerne il nesso psichico, esso richiede alcune precisazioni.
Il tentativo è punibile soltanto a titolo di dolo: per alcuni la direzione non equivoca degli atti apparirebbe incompatibile con un atteggiamento colposo; per altri si tratta semplicemente di applicare la regola generale ex dall'art. 42.3, non essendo prevista espressamente la punibilità a titolo di colpa.

Il dolo del tentativo coincide con quello della consumazione, nel senso che l'agente vuole commettere il delitto (e non già il tentativo di esso). 
Più problematico è se il tentativo è compatibile con tutte le forme di dolo, in particolare si è discusso se sia concepibile un tentativo con dolo eventuale.
Dopo molti anni di incertezze la giurisprudenza ha oggi maturato l’orientamento che il tentativo non sia compatibile con il dolo eventuale ma con quello diretto oltre che quello intenzionale.
UNIVOCITA’

Se il requisito della univocità ha carattere obiettivo, nulla esclude che l'agente abbia previsto la possibilità in concreto di un evento diverso da quello intenzionalmente perseguito, accettandone il rischio, anche se poi questo evento non si verifica (es.: Tizio incendia uno stabile apparentemente disabitato, rappresentandosi l'eventualità che qualcuno vi dimori, come in effetti è, e possa morire a causa dell'incendio, senza che poi la morte si verifichi per il pronto intervento dei soccorritori).
In realtà, se la direzione non equivoca degli atti postula sempre la precisazione del delitto secondo il piano criminoso dell'agente, il nodo problematico consiste nello stabilire se l'evento delittuoso di cui l'agente si rappresenta la possibilità, possa costituire il punto di riferimento finalistico della direzione non equivoca degli atti. 
Ma nell’ipotesi in cui l’evento non si sia verificato, punire il tentativo per il solo fatto che il soggetto si sia rappresentato ed ha accettato ulteriori, ma non attualizzate, potenzialità offensive della sua condotta, significherebbe estendere il tentativo fino a farlo coincidere con la semplice possibilità obiettiva di verificazione dell’evento indipendentemente dalla direzione finalistica della volontà verso il risultato non prodotto.
La soluzione dell’incompatibilità tra tentativo e dolo eventuale pare conforme all’art. 56, il quale richiede non solo atti dotati di un consistente grado di sviluppo esecutivo (non equivoci), ma anche diretti alla realizzazione di un determinato delitto: e questo requisito della direzione della condotta bene può essere inteso come espressivo di una volontà che deve essere orientata, intenzionalmente o con certezza, verso la realizzazione di uno o più risultati delittuosi determinati.
Il dolo del delitto tentato deve ovviamente consistere nella coscienza e volontà di compiere atti univoci e idonei alla realizzazione di un fatto delittuoso che il soggetto intende produrre o che egli si rappresenta come certo.
Ora si è comunque affermata la compatibilità con il DOLO ALTERNATIVO!!! Es. chi spara al suo inseguitore per rallentarlo: può alternativamente pensare di ferirlo o di ucciderlo.
Il tentativo è compatibile con qualunque fattispecie delittuosa la cui realizzazione sia suscettibile di un’esecuzione composta di più atti susseguentesi nel tempo.
Tentativo nelle varie categorie di delitti

Il tentativo, come già si è rilevato, è ammissibile soltanto rispetto ai delitti, non invece nelle contravvenzioni.
Le ragioni di questa limitazione dipendono dal fatto che le contravvenzioni, per lo più, o rappresentano forme di tutela anticipata rispetto all'offesa dei beni giuridici (contravvenzioni c.d. prevenzionistico - cautelari), o consistono in condotte contrarie ad esigenze di controllo amministrativo (contravvenzioni c.d. amministrative), e tali esigenze riguardano l'effettivo compimento dell'attività, e non il semplice tentativo di realizzarla (es. la concessione è necessaria per costruire: il tentare di costruire resta estraneo alla sfera dei poteri pubblici correlati all'attività).
In alcune categorie di delitti il tentativo presenta tuttavia aspetti problematico o di incompatibilità.



Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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