Caratteristiche della clausola espressa di penalizzazione
                                    
C_ l’insufficienza della teoria dei beni giuridici costituzionalmente 
rilevanti non esclude però che la Costituzione possa, anzi debba, 
rappresentare un punto di orientamento delle scelte di criminalizzazione
 del legislatore, almeno in tutti quei casi in cui esiste una cd. 
clausola espressa di penalizzazione. Talvolta la Costituzione si spinge 
ad indicare espressamente l’obbligo per il legislatore di tutelare 
determinati beni giuridici: es. art. 13.4: è punita ogni violenza fisica
 e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
Al di là delle clausole espresse di penalizzazione, si tende ad 
escludere che rispetto ai beni costituzionalmente rilevanti sussistano 
obblighi costituzionali di tutela penale, si trattasse pure di beni e 
diritti fondamentali => perché deve rimanere nella discrezionalità 
legislativa, se non la valutazione in ordine alla “meritevolezza” di 
tutela del bene, certamente la verifica della presunta maggiore 
“efficacia” dello strumento penale rispetto a quelli extrapenali. Ma 
anche perché non appare facile immaginare un rimedio costituzionale 
contro un’omissione legislativa, in particolare l’omissione di una 
incriminazione penale. 
Non solo mancherebbe la stessa norma che possa costituire l’oggetto di 
un’eccezione di illegittimità costituzionale, ma sarebbe impossibile per
 la Corte colmare una lacuna di tutela senza invadere la sfera 
dell’attività del legislatore, che in materia penale è l’unico soggetto 
al quale è riservata in modo assoluto la produzione normativa.
Ipotesi diversa è quella in cui il vuoto o deficit di tutela penale sia 
eccepito in rapporto al principio di eguaglianza: all’omogeneità di 
disvalore di 2 fattispecie determinate corrisponda invece 
l’incriminazione di una sola di esse. Sebbene debba anche qui dubitarsi 
della possibilità per la Corte di dichiarare l’illegittimità di una 
norma incriminatrice nella parte in cui essa non prevede la fattispecie 
omogenea a quella incriminata.
Oggi obblighi di penalizzazione tendono a manifestarsi sempre più 
numerosi nel diritto internazionale: es. Convenzione di New York sulla 
prevenzione e repressione del delitto di genocidio. 
La violazione degli obblighi di incriminazione da parte di uno Stato che
 abbia aderito alla Convenzione che impone la previsione di determinate 
fattispecie criminose dà luogo ad una sua responsabilità internazionale.
 
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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