Cause di esclusione della pena, art. 119 c.p.
                                    
Le circostanze soggettive (mancanza di dolo, difetto di imputabilità..) 
che escludono la pena per taluni di coloro che sono concorsi nel reato, 
hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. 
Valgono per tutti, invece, le circostanze oggettive di esclusione della 
pena (es. legittima difesa).
Le fattispecie plurisoggettive necessarie. 
Il fenomeno concorsuale sin qui considerato si riferisce all'ipotesi che
 una fattispecie monosoggettiva sia realizzata da una pluralità di 
soggetti. 
Non mancano tuttavia ipotesi in cui la stessa fattispecie incriminatrice
 postula, per la sua integrazione, l'intervento di una pluralità di 
soggetti, in difetto della quale viene meno la tipicità. 
Si parla allora di reati a concorso necessario o, più correttamente, di 
fattispecie plurisoggettive necessarie: es., nell'art. 416.1 («quando 
tre o più persone si associano allo scopo di commettere più 
delitti...»); nell'art. 556.1 (bigamia: il matrimonio della persona già 
legata da un precedente vincolo esige la condotta dell'altro soggetto); 
nell'art. 588.1 (per partecipare ad una rissa occorre l'intervento 
simultaneo di più persone).
Nell'ambito dei reati plurisoggettivi necessari occorre distinguere i 
casi in cui la legge espressamente o implicitamente dichiara punibili 
tutti i compartecipi (c.d. reati plurisoggettivi propri), dai casi in 
cui invece è dichiarato punibile uno solo tra essi (c.d. reati 
plurisoggettivi impropri).  
Per la prima eventualità, si possono richiamare, ad es., l'art. 416.1, 
l'art. 556.1, l'art. 609-octies co. 1-2, nei quali la punibilità di 
tutti è espressa, e, per le ipotesi in cui essa è implicita, l'art. 
564.1 (essendo punito «chiunque» commette incesto, ne risulta che 
entrambi i compartecipi necessari al fatto sono punibili), l'art. 588.1 
(essendo punito «chiunque» partecipi ad una rissa, ne deriva che sono 
punibili tutti coloro che hanno preso parte alla colluttazione 
violenta).  
Per la seconda eventualità, si possono invece ricordare l'art. 318.2 
(nella corruzione impropria susseguente è espressamente dichiarato 
punibile il pubblico ufficiale, non il privato corruttore, come risulta 
dall'art. 321).
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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