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Definizione di colpa generica residua

Definizione di colpa generica residua


3_ altro problema è quando, essendo ipotizzabile nella situazione concreta l’adozione di una cautela ulteriore rispetto a quella imposta dalla norma “positiva”, ci si chiede se per escludere la colpa sia sufficiente l’osservanza della regola “positiva” o se residui una colpa generica, cioè sia necessaria l’osservanza anche della regola non scritta.
La funzione della colpa specifica è proprio quella di fissare degli standard certi e definiti, cui il soggetto agente possa fare sicuro affidamento nell’esercizio della propria attività nonché di riservare ad autorità o organi specializzati l’individuazione della soglia del rischio consentito ed accettato dall’ordinamento.
Il problema dell’eventuale colpa generica “residua”, nonostante l’osservanza della regola cautelare positiva, va risolto sulla base della ratio della norma cautelare scritta , verificando se nella situazione concreta sono ravvisabili peculiarità fattuali non “calcolate” dalla norma scritta, tali cioè da determinare una speciale pericolosità non corrispondente a quella considerata dalla norma positiva.
Es. posto che la norma “positiva” imponga di munire una macchina tagliatrice di un dispositivo per cui al momento del taglio le 2 mani dell’operaio devono essere entrambe impegnate fuori dall’area di taglio, all’imprenditore non può essere attribuito l’obbligo di munire la macchina di un dispositivo ulteriore che impedisca il bloccaggio da parte dell’operaio del meccanismo di sicurezza, assicurando così una prevenzione antinfortunistica + intensa di quella stabilita dalla legge.
Nel caso, invece, in cui tra gli operai ve ne fossero alcuni stranieri ed incapaci di comprendere la lingua italiana non sarebbe + sufficiente l’utilizzazione del dispositivo di sicurezza come nell’es. precedente, ma oltre all’osservanza di quella regola cautelare scritta, l’imprenditore sarebbe tenuto anche ad assicurare la conoscenza dei meccanismi di sicurezza da parte degli operai stranieri => questo ulteriore e specifico fattore di pericolosità della situazione concreta non è stato considerato dal legislatore nel momento in cui ha disciplinato i dispositivi di sicurezza delle macchine tagliatrici.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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