Definizione di concorso colposo nel delitto doloso
                                    
Per quanto riguarda il concorso colposo nel delitto doloso, esso non 
sembra poter assumere rilevanza, perché, da un lato, l'art. 42.2 impone 
l'esigenza di un'espressa previsione (che in realtà manca), e, 
dall'altro, l'art. 113 contempla soltanto il concorso colposo nel 
delitto colposo.
Le ipotesi comunemente ricondotte in questo ambito implicano per lo più 
un'autonoma responsabilità colposa (monosoggettiva) a prescindere 
dall'ulteriore responsabilità di altri a titolo di dolo (es. nel caso di
 Tizio che, per negligenza, lascia incustodita l'arma di cui Caio si 
serve per uccidere volontariamente Sempronio: Tizio potrà essere 
chiamato a rispondere di omicidio colposo in base all'art. 589, mentre 
Caio risponderà di omicidio volontario ex art. 575 c.p.).
Nessun ostacolo di principio si frappone invece alla rilevanza del 
concorso colposo in una contravvenzione, dolosa o colposa (es. Tizio, 
per errore colposo, garantisce al venditore Caio che il minore Sempronio
 ha compiuto i sedici anni e può dunque ricevere le sostanze indicate 
nell'art. 730.1; Tizio aiuta Caio a distruggere le bellezze naturali 
tutelate dall'art. 734, essendo per errore colposo persuaso che non si 
tratta di luoghi protetti, mentre Caio ne è al corrente).
Una parte della dottrina contesta questa conclusione, assumendo che 
l'art. 113 svolga una funzione di «sbarramento»: se è prevista la 
punibilità del concorso colposo nel delitto colposo, non dovrebbe essere
 ammissibile, a contrario sensu, il concorso colposo nella 
contravvenzione. Si dimentica tuttavia che l'art. 113 soddisfa 
l'esigenza prescritta dall'art. 42.2 (espressa previsione del titolo 
colposo nei delitti), mentre per le contravvenzioni vale la regola 
dell'art. 42.4, suscettibile di riferirsi anche all'art. 110, dato che 
quest'ultimo ipotizza il concorso nel «reato» (e pertanto anche nella 
contravvenzione).
Gli ulteriori aspetti della colpevolezza nel concorso di persone sono 
disciplinati secondo il principio della responsabilità personale. Il 
difetto di imputabilità non incida sul fenomeno concorsuale; nemmeno le 
scusanti assumono rilevanza preclusiva. Il concorrente che versi in 
stato di non imputabilità al momento della condotta, o che benefici di 
una causa di esclusione della colpevolezza non sarà, ovviamente, punito,
 mentre lo saranno gli altri compartecipi. 
La regola è sancita dall'art. 119.1. Es., il maggiorenne che organizzi 
una banda di scippatori infraquattordicenni, risponderà dei furti 
commessi (con le eventuali aggravanti connesse), a differenza dei minori
 che potranno soggiacere, eventualmente, solo ad una misura di 
sicurezza.
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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