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Definizione di concorso di circostanze omogeneo ed eterogeneo


B_ Il concorso di circostanze regolamenta quelle ipotesi in  cui più circostanze siano applicabili allo stesso reato. Si distingue tra:
concorso omogeneo => circostanze tutte dello stesso segno, tutte aggravanti o attenuanti.
concorso eterogeneo => circostanze di segno opposto.

CONCORSO OMOGENEO

Nell’ipotesi di concorso omogeneo si distinguono diverse situazioni:
Se concorrono tutte circostanze proporzionali tutte ad efficacia comune (con esclusione di circostanze ad effetto speciale), si operano tanti aumenti o tante diminuzioni di pena quante sono le circostanze presenti: art. 63.2 => l’aumento o la diminuzione della pena si opera sulla quantità della pena risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente. Se una circostanza ad effetto o efficacia speciale concorre con circostanze ad efficacia comune, si applica la prima circostanza ad effetto o efficacia speciale e poi – sulla pena così determinata – si applicano le altre (art. 63.3).
Se concorrono tutte circostanze ad effetto o efficacia speciale, si applica solo quella che comporta la maggiore variazione di pena, in aumento o in diminuzione a seconda che concorrano aggravanti o attenuanti, ma il giudice può aggravare o attenuare la pena (fino ad un terzo) rispettivamente nei 2 casi: art. 63.4 e art. 63.5.
Se concorrono più circostanze ad effetto o efficacia speciale con più circostanze ad efficacia comune, prima si procede come ora detto e poi si applicheranno gli aumenti o le diminuzioni in base all’art. 63.2.
I plurimi aumenti o diminuzioni di pena incontrano dei limiti massimi fissati dalla legge oltre i quali non è in ogni caso possibile andare (art. 66 – 67).

CONCORSO ETEROGENEO

Nel concorso eterogeneo vige il principio che non sono applicabili cumulativamente aggravanti ed attenuanti, ma il concorso eterogeneo va riportato ad un concorso omogeneo attraverso il cd. giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto.
Il giudice deve effettuare una ponderazione, una comparazione tra le circostanze eterogenee per valutare se “pesino” maggiormente quelle aggravanti o quelle attenuanti.
Questo giudizio non ha carattere numerico quantitativo ma qualitativo => il giudice non comparerà il numero delle circostanze aggravanti contro quello delle attenuanti, ma cercherà di comprendere quale sia il rispettivo “significato” delle une e delle altre per l’individuazione della gravità complessiva del reato e della intensità della capacità di delinquere del reo: carattere altamente discrezionale di questo giudizio. Triplice esito: può ritenere:
prevalenti le aggravanti;
prevalenti le attenuanti;
equivalenti.
Nel caso di giudizio di prevalenza, troveranno applicazione le sole circostanze prevalenti, mentre quelle soccombenti saranno considerate tamquam non essem.
Nel caso di giudizio di equivalenza, le circostanze di segno opposto si neutralizzeranno a vicenda, così che il reato sarà considerato come se fosse del tutto privo di circostanze e non si applicherà pertanto nessuna variazione di pena, né in aumento, né in diminuzione.
Attualmente, salvo alcune deroghe espresse, sparse nella legislazione penale, tutte le circostanze sono di regola suscettibili di bilanciamento senza distinzione. Il che accentua ulteriormente la distanza tra gli elementi essenziali del reato, che non possono mai perdere la loro rilevanza costitutiva, e le circostanze del reato, che senza più alcuna distinzione di specie possono essere messe nel nulla in caso di concorso eterogeneo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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