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Definizione di dolo iniziale, concomitante e successivo


Sotto il profilo cronologico, soprattutto in dottrina, si distingue tra dolo iniziale – dolo concomitante – dolo successivo.

Dolo iniziale => quando, in presenza di una esecuzione frazionata in + atti, il soggetto si rappresenta e vuole il fatto tipico solo rispetto ai primi atti e non anche rispetto all’ultimo atto che è quello tipico.
Es. al fine di uccidere la propria moglie, ogni giorno Tizio mette nel caffè una piccola dose di veleno; dopo alcuni gg., tuttavia, si pente del proprio comportamento e decide di non continuare, ma il giorno dopo, confonde il veleno con lo zucchero e per errore avvelena la moglie.

Dolo concomitante => è il dolo che esiste al momento della realizzazione della condotta tipica.

Dolo successivo => quando il soggetto si rappresenta e vuole l’intero fatto tipico soltanto dopo averlo realizzato senza volerlo.
Es. Tizio investe Caio e lo uccide per colpa, e solo quando scopre che la vittima è l’amante di sua moglie, se ne compiace.

Dolo iniziale e susseguente sono penalmente irrilevanti in quanto il dolo deve sussistere al momento della condotta tipica e + precisamente, quando si tratta di reati causalmente orientati, al momento dell’ultimo atto che innesca il procedimento causale. Con la conseguenza che è penalmente rilevante solo il dolo concomitante.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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