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Definizione di reati istantanei ad effetti permanenti e di tentativo


Con i reati permanenti non debbono essere confusi i reati istantanei ad effetti permanenti, rappresentati da quei reati istantanei le cui conseguenze lesive assumono carattere durevole: es. il furto (art. 624.1) si consuma (istantaneamente) nel momento in cui si attua l'impossessamento della cosa sottratta (e cioè l'acquisto di una signoria autonoma su di essa), ma gli effetti dello spossessamento sono destinati, per la vittima, a protrarsi nel tempo.
Prima della consumazione (o dell'inizio di essa, nei reati permanenti) la commissione del reato (doloso) è normalmente caratterizzata da una sequenza di atti che vanno dall’ideazione (concepimento del proposito), alla preparazione (predisposizione dei mezzi e ricerca delle occasioni), all'esecuzione (realizzazione del progetto criminoso).
La fase puramente ideativa è sempre irrilevante (cogitationis poenam nemo patitur), mentre tra la preparazione e l'esecuzione si colloca il tentativo, che secondo l'art. 56 co. 1 c.p. consiste nel compimento di “atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto”, non seguiti appunto dalla consumazione (“se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”).
ACCESSORIETA’ DEL TENTATIVO
Dal punto di vista sistematico, la norma sul tentativo ha carattere accessorio: la sua applicazione implica il riferimento ad una fattispecie incriminatrice (di natura delittuosa: il tentativo non può riferirsi alle contravvenzioni). Essa “duplica” ciascuna di queste fattispecie, nel senso che ad ogni norma che prevede un delitto si affianca una norma che prevede la corrispondente forma tentata (es.: art. 575, chiunque cagiona la morte di un uomo; art. 56 e art. 575, chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte).
In questo modo, la soglia di punibilità risulta anticipata, nei delitti, ad uno stadio che, per definizione, precede la loro consumazione. Il tentativo costituisce senza dubbio un titolo autonomo di reato, e non una forma circostanziata del delitto consumato (anche se la pena del tentativo è commisurata a quella dei delitto consumato): infatti, esso presuppone il mancato compimento dell'azione o la mancata verificazione dell'evento, e quindi un requisito negativo che non solo non è speciale rispetto alla forma consumata, ma è addirittura incompatibile con essa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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