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Distinzione dei reati in base all'evento

Distinzione dei reati in base all'evento


Distinzione dei reati in base all’evento (quale elemento essenziale del reato, costitutivo del fatto tipico):
1_ reati in cui il risultato della condotta incarna addirittura l’offesa al bene protetto:
sia che si tratti di offesa consistente nella effettiva distruzione del bene (reati di danno: es. omicidio);
sia che si tratti della semplice sua messa in pericolo (reati di pericolo: es. reato di incendio di cosa altrui).

2_  reati in cui l’evento è individuato nel pericolo che si produca, a sua volta, un  ulteriore risultato pregiudizievole per il bene protetto, sia che questo 2° risultato sia poi individuato in una conseguenza naturalistica ovvero nella stessa offesa al bene giuridico. Es. nell’art. 424 c.p. la conseguenza della condotta incendiaria è individuata nel “pericolo di un incendio”. Si parla dei c.d. reati di pericolo concreto, in cui questo “risultato di pericolo” è assunto a elemento essenziale del fatto tipico in qualità di vento e dunque di risultato naturalistico della condotta. In realtà, il “pericolo” è essenzialmente un giudizio probabilistico di relazione + che un dato di consistenza davvero naturalistica.
I reati di pericolo concreto possono essere qualificati come reati di evento, sul presupposto che l’elemento del pericolo implica certamente il richiamo di circostanze fattuali ulteriori ed aggiuntive rispetto alla mera condotta, e sulle quali si deve estendere l’accertamento del giudice. In fatti, la tecnica incriminatrice che si avvale del c.d. pericolo concreto consente di anticipare la tutela rimettendo al giudice l’individuazione della “base fattuale” del giudizio di pericolo, esonerando così il legislatore dall’arduo compito di provvedere in astratto e una volta per tutte alla descrizione del reato in modo adeguatamente espressivo del contenuto offensivo. 

3_ reati in cui l’evento, pur concorrendo insieme agli altri elementi essenziali a costituire il fatto tipico, si pone in un rapporto “indiretto” rispetto al contenuto di disvalore del reato.
Es. nel delitto di truffa (art. 640 c.p.) l’”errore” in cui deve essere indotto il soggetto passivo è sì un risultato della condotta truffaldina ma non “incarna” l’offesa patrimoniale, rispetto al quale esso si pine in un rapporto strumentale.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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