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I rapporti di integrazione tra norma comunitaria e norma interna

I rapporti di integrazione tra norma comunitaria e norma interna


IN SINTESI => a parte la competenza delle fonti comunitarie a prevedere sanzioni punitive amministrative dotate di efficacia diretta negli Stati, nel diritto dell'Unione le esigenze di tutela penale non possono invece essere soddisfatte dall'utilizzazione di sanzioni propriamente penali da parte delle fonti comunitarie dotate di efficacia diretta.  Mentre nessun problema (o quasi) si pone per l'adozione di sanzioni penali da parte dello Stato con i provvedimenti legislativi di trasposizione ed attuazione delle direttive comunitarie non direttamente efficaci e degli atti normativa del terzo pilastro.

La tutela penale della disciplina contenuta in fonti comunitarie direttamente efficaci non può che essere realizzata mediante l'integrazione che si realizzi tra le norme prodotte da quelle fonti e le norme sanzionatorie-penali statali.  

Tipologia dei possibili rapporti d'integrazione tra norma comunitaria e norma interna

Al fine di verificarne la compatibilità con il principio della riserva assoluta di legge in materia penale si distingue:
a) Livello interpretativo. Il regolamento comunitario è direttamente applicabile nell'ordinamento interno =>  ad esso potrà certamente rivolgersi il giudice nazionale sia al fine di trarre elementi per una interpretazione sistematica della norma incriminatrice statale, sia al fine di precisare il contenuto di quegli elementi c.d. normativa.
b) Disapplicazione giudiziaria della norma incriminatrice interna che sia totalmente o parzialmente incompatibile con una disposizione del regolamento comunitario. => il risultato della disapplicazione trae origine dall'efficacia diretta del regolamento quando esso sia successivo alla norma interna, e dal primato del diritto comunitario quando esso sia anteriore.  
c) Dalla stessa fonte comunitaria, quando è essa stessa a cercare l'aggancio con le norme penali interne per la sua tutela. L'individuazione delle norme penali interne avviene attraverso l'indicazione del bene giuridico protetto, sul presupposto di una similitudine tra l'oggetto tutelato dalle norme nazionali e gli interessi protetti dalla normativa comunitaria. E’ la c.d. tecnica dell’”assimilazione“.
Le clausole di assimilazione pur esistenti numerose nelle fonti comunitarie vanno intese quali norme fondanti un obbligo internazionale dello Stato a provvedere all'allestimento interno di una tutela penale degli interessi e della disciplina comunitaria ritenuti dalla Comunità stessa bisognosi della protezione penale.
d) Mediante un rinvio o richiamo della norma interna a quella comunitaria.  Il rinvio può essere poi, espresso, tacito o implicito. => norma penale interna che assume una funzione e una struttura meramente sanzionatoria di una disciplina extrapenale interamente contenuta nella fonte comunitaria.  Poiché la norma legislativa interna si limita ad apporre una c.d. clausola sanzionatoria al regolamento comunitario, è chiaro che è quest'ultimo ad assumersi il compito pressoché esclusivo di configurare il precetto (che diviene poi) penale.  

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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